Assegno di invalidità concesso solo a chi non lavora
L’INPS, con il suo messaggio n. 3495 del 14/10/2021, ha recepito l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione secondo cui “il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale”. Pertanto, l’Assegno mensile di Invalidità sarà liquidato dall’Inps, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
INPS: malattia, lavoratori fragili, Coronavirus, smart working ed equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero
È stato, finalmente, prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela per “i lavoratori in possesso della specifica certificazione, che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”. Nello stesso messaggio INPS viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 “il periodo durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Con il Decreto Fiscale (D.L. 146/2021) anche la tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 precisamente per il “periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato” che viene nuovamente equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (e inoltre non computabile ai fini del periodo di comporto) fino al 31/12/2021.
L’INPS si fa riserva, comunque, in relazione all’ultimo punto la facoltà di fornire successive indicazioni con un apposito messaggio.
Il contributo della somministrazione al mercato del lavoro negli ultimi 10 anni
E’ stato osservato, tramite ricerche state elaborate dall’Università degli Studi Roma Tre e da LabChain nell’arco temporale degli ultimi dieci anni, che il lavoro in somministrazione ha fornito un contributo crescente alla domanda complessiva di lavoro subordinato in Italia, rappresentando una quota significativa dell’occupazione in generale. Agli inizi del periodo di riferimento, infatti, la somministrazione non superava un milione di contrattualizzazioni, con una quota sul totale della domanda di lavoro pari al 10% e al 14% di quella a termine. Negli anni però si è assistito ad una continua crescita in termini assoluti nel ricorso a tale contratto con conseguente aumento progressivo del contributo della somministrazione al totale della domanda di lavoro in Italia, fino a raggiungere il picco nel 2017 dove si sono registrate 2.1 milioni di contrattualizzazioni con le agenzie per il lavoro, corrispondenti al 16.8% del totale della domanda di lavoro e al 22.5% di quella a termine.
La crescita del lavoro in somministrazione è stata sostenuta fino al terzo trimestre 2018 quando, in seguito all’entrata in vigore del c.d. decreto Dignità (D.l. 12 luglio 2018, n. 87), l’ammontare di contrattualizzazioni ha subito un forte e repentino calo seppure mantenendosi elevato. I dati raccolti hanno, infatti, evidenziato che la reintroduzione delle causali nel ricorso alla somministrazione ad opera del decreto Dignità ha influito negativamente sulla partecipazione dei lavoratori al mercato del lavoro attraverso questa forma contrattuale.
Per quanto sopra si può, senza dubbio, affermare che la somministrazione indubbiamente contribuisce, talvolta anche più dell’occupazione diretta a termine, alla occupabilità dei lavoratori. Infatti, la probabilità di rioccupazione entro 30 gg dei lavoratori in somministrazione è particolarmente elevata (il 55%) e quasi doppia rispetto a quella dei contratti a termine standard.
Pubblicato in Gazzetta il Decreto Fiscale – D.L. n. 146 del 2021
La prima e forse più importante novità, per settore della somministrazione, è quella della soppressione del limite temporale del 31 dicembre 2021, fissato precedentemente dal D.L. Agosto, per somministrazioni a tempo determinato di dipendenti assunti dall’Agenzia a tempo indeterminato (la fattispecie della Somministrazione di Lunga durata). Si pone rimedio, in questo modo, a quello che era stato un vero e proprio “errore” che avrebbe avuto ricaduta negativa con circa 100.000 posti di lavoro a rischio.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31/12/2021 sono stati, inoltre, nuovamente previsti dei congedi parentali per Lavoratori/genitori e gli eventuali congedi parentali già fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno essere convertiti nei nuovi congedi adesso previsti dal Decreto Fiscale. L’Inps fornirà le relative istruzioni operative con apposita circolare o messaggio.
Con l’art. 11 del Decreto Fiscale è stata, infine, prevista la possibilità, per le aziende dei settori non industriali, in crisi a causa degli effetti della pandemia COVID-19, di usufruire di ulteriori 13 settimane di integrazione salariale, tramite il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), Fondi di solidarietà bilaterale o di cassa integrazione in deroga, legata appunto alla causale Covid-19, le settimane potranno essere usufruite nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021. Per i trattamenti rientrati nella fattispecie prevista dal decreto in esame non sarà dovuto alcun contributo addizionale. Ulteriori 9 settimane di cassa ordinaria Covid-19, infine, sono state previste per le imprese dei settori Tessile, confezionamento e fabbricazione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (codici ateco 13, 14 e 15). Per tutte le imprese che faranno accesso alle ulteriori settimane previste dal Decreto fiscale permane il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2021 ovvero per tutto il periodo di godimento delle integrazioni salariali.