Green Pass nelle Aziende Pubbliche e Private: pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 127
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il tanto atteso Decreto Legge n. 127 che ha introdotto misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione del Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori.
L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti, pubblici e privati, e non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.
Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la retribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro e per i dipendenti privati, che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. In entrambi i casi non sono previste sospensioni o conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Resta, invece, la contestazione di assenza ingiustificata e la perdita di stipendio se un lavoratore è sorpreso la lavoro senza una certificazione verde valida. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il decreto prevede invece la possibilità per il datore di lavoro di sostituire la persona assente, poiché non in possesso del Green Pass, a decorrere dal 5 giorno di assenza ingiustificata e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, non oltre il 31 dicembre 2021.
Restano, tuttavia, da definire ancora importanti aspetti per l’implementazione dei controlli (es: privacy, modalità di nomina, procedure per l’allontanamento ecc.). Rimaniamo infatti in attesa da parte delle autorità competenti, tramite linee guida, di maggiori dettagli riguardanti in particolare le modalità operative di controllo del possesso di Green Pass.
Indennità per Assenza Covid: trovata la copertura ma solo per i lavoratori fragili
Con una risposta del 21 settembre a un’interrogazione parlamentare presentata da alcuni senatori di FdI il Ministero del Lavoro ha fatto sapere che, al momento, non sono state trovate le coperture necessarie per tutti i lavoratori che non possono ricorrere alla modalità di lavoro agile, atte a tutelarli nei casi di quarantene fiduciarie per contatto con positivo al Covid-19, ma che si è trovata una soluzione il problema dei lavoratori “fragili” impossibilitati a lavorare da remoto.
Il Governo si è, però, impegnato nel prossimo futuro a trovare una soluzione adeguata anche per tutti gli altri lavoratori anche se al momento trovate le “rilevanti” risorse necessarie.
Ticket di Licenziamento: il Via Libera dell’INPS al recupero delle differenze di contribuzione
L’INPS ha preannunciato il recupero delle differenze di contribuzione per l’erroneo versamento del ticket di licenziamento (di cui all’art. 2, c. da 31 a 35, legge n. 92/2012) con la Circolare n. 137 del 17 settembre 2021, precisando che procederà quanto prima al recupero delle differenze dovute.
Ne deriva che il ticket risulta dovuto non soltanto nel caso di licenziamento del dipendente ma in tutte le circostanze a fronte delle quali il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione (es. dimissioni per giusta causa).
Con la Circolare n. 137/2021, l’Inps ha osservato che, in base a recenti controlli sulle proprie banche dati, la modalità di calcolo della contribuzione in argomento non è sempre stata conforme al disposto dell’articolo 2, c. 31, della legge Fornero anche se, non si può tuttavia non osservare che, l’anomalia nel conteggio del ticket è stata originata dal messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015 dell’INPS che potrebbe aver generato confusione.
Nonostante ciò, la Circolare INPS in parola conclude specificando che, con apposito successivo messaggio, saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data del 17 settembre 2021 ma è auspicabile la disapplicazione delle sanzioni proprio per effetto dell’errore che è stato lo stesso Istituto a precisare, scusandosene.