La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) rende pienamente operativo fino al 31 dicembre 2020 l’esonero del 50% del versamento contributivo previdenziale, già previsto per i lavoratori under 30 assunti a tempo indeterminato, anche per le assunzioni di lavoratori under 35.
L’esonero si applica per un massimo di 36 mesi ai lavoratori che “non siano” già stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro. Qualora per un lavoratore sia già stato “parzialmente fruito” l’esonero contributivo da parte di un datore di lavoro, la successiva assunzione da parte di un nuovo datore può allora “contare” sul residuo periodo di esonero contributivo.
Le nuove norme contenute nella Legge di Bilancio 2020 riordinano tutta la materia sciogliendo i dubbi interpretativi, le incertezze e le sovrapposizioni generate dal Decreto Dignità (DL 12 luglio 2018 n. 87, art. 1 bis ora abrogato).In sostanza quindi anche le ApL possono immediatamente fruire dello sgravio del 50% dei contributi previdenziali dovuti per ogni nuovo lavoratore in somministrazione assunto con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre, nel limite però di 3.000 euro annuali e per un massimo di 3 anni (36 mesi), eventualmente riparametrato se applicato su base mensile.
L’immediatezza applicativa della norma però non deve trarre in inganno: la nuova norma deve intendersi di certo operativa in quanto non necessita di un decreto attuativo per la sua validità ma per le effettive modalità di gestione degli sgravi, invece, è necessario attendere le istruzioni dell’INPS che dovranno anche chiarire eventuali modalità di recupero degli anni pregressi (2018 e 2019).
La previsione si applica anche alle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato purché, al momento della conversione contrattuale, il lavoratore abbia il requisito anagrafico previsto (under 35).
Si evidenzia, infine, che le nuove norme estendono le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 a favore delle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna: le assunzioni in tali regioni quindi possono contare sull’esonero contributivo del 100%, nel più ampio limite annuo di 8.060 euro, esteso anche ai lavoratori con più di 35 anni purché disoccupati da almeno 6 mesi.