L'INAIL con propria Circolare n. 43 del 25 agosto spiega gli adempimenti per i datori di lavoro e dirigenti conseguenti alle modifiche dell’art. 18 come citato in oggetto relativamente agli adempimenti della comunicazione dei nominativi dei RLS, in base al nuovo quadro normativo rivisto dal D. Lgs. n. 106/2009, modificativo del D. Lgs. 81/2008.
Come si ricorderà , prima della revisione apportata del citato dlgs 106 , i datori di lavoro dovevano comunicare- nuovo obbligo- annualmente i dati relativi agli RLS. Nel tempo recente ci sono state diverse comunicazioni di prassi che in un primo momento imponevano alle azienda di comunicare tali nominativi entro una tale date , poi spostata al 16 agosto u.s. , e recentemente rinviata dopo una presa di posizione del Ministero del Lavoro.
Per quanto sopra le varie circolari e le comunicazioni dell’INAIL e del Ministero del lavoro , susseguitesi nel tempo , anche a stretto giro , hanno , come più di qualcuno ha potuto commentare , creato un po’ di imbarazzo tra gli addetti ai lavori. In ispecie la scadenza del 16 agosto , come ricordato, per la quale il Ministero del Lavoro ha avvertito l’esigenza il 4 agosto di richiedere all’Inail le informazioni dovute per aziende e datori di lavori prorpio in ragione dell’imminente entrata in vigore del citato D. Lgs. 106/2009 .
L’’articolo 13, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 106/2009 ha innovato l’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 81/2008, con il nuovo testo :
«aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati».
Come ricordato in premessa il nuovo obbligo di comunicare all’INAIL (o all’IPSEMA) l’l RLS non non ha una cadenza annuale ( prima era previsto al 31 marzo di ogni anno), ma va effettuato al momento , non essendo rilevabile dalla normativa ovvero dalla citata circolare dell’Istituto una precisa scadenza temporale, in caso di elezione dell’RLS .
La Circolare n. 43 del 25 agosto 2009 in merito agli adempimenti di comunicazione telematica precisa testualmente quanto segue :
1) “ coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu' di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare;”
2) “ coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.. “
Tale ultimo aspetto riportato al punto 2 è riferito a quelle aziende che avevano l’obbligo di comunicare i dati il 16 u.s. e che non vi avevano ottemperato per le richiamate proroghe.
Queste aziende e quelle nelle quali l’RLS sia stato eletto/nominato successivamente al 1° gennaio 2009 provvederanno ad inviare a comunicazione , seguendo le procedure telematiche dell’Istituto , quanto prima.
Rimane ancora da definire la procedura di comunicazione del nominativo dell’eventuale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST),per le aziende che non hanno l’RLS , per la quale si dovranno attendere ulteriori indicazioni da parte dell’INAIL.
L’istituto precisa in modo opportuno un aspetto che preoccupa non poche azienda : “ Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.”
Pertanto il datore di lavoro , ove non ci sia l’esercizio dell’azione sindacale per tale adempimento non può sostituirsi alle stesse OOSS in quanto sarebbe un comportamento non legittimo . Né ovviamente può essere sanzionato perché non ci sia stata , non per sua colpa, l’elezione dell’RLS.
Si ricorda inoltre che la pena prevista in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, è solo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00 a carico di datore di lavoro o dirigente.
Contributo Dott. Michele Regina per rivista diritto del lavoro