La solidarietà per le aziende non soggette alla Cigs. Importante nuova precisazione del Ministero del Lavoro a proposito del TFR .

Il Ministero del Lavoro  dopo la Nota del 15.6.09 n°8781 della Direzione Generale dell’attività ispettiva effettua una nuova  ricognizione con la Nota del 30.7.09 , prot. 11025, sui contratti di solidarietà difensivi per le aziende non soggette alla CIGS.

Si ricorda a riguardo che lo stesso Ministero aveva già emesso , da parte della Direzione competente, la Circolare n. 20 del 25.05.2004 , che ancora oggi costituisce il più importante  punto di riferimento per gli addetti ai lavori  per tale ammortizzatore sociale .
I contratti di solidarietà di che trattasi , prorogati dalla legge 2/2009 ( di conversione del DL 185/2008 ) a tutto il 31.12.2009, sono quelli disciplinati dall’art. 5 L.236/1993  di conversione del DL 148/93; sono riferiti alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che abbiano avviato la procedura di mobilità secondo l’art. 24 della L.223/91, nonche alle aziende  alberghiere e termali e dell’artigianato.

Con tale ultima Nota del 30.7.09 il Ministero precisa che il TFR rientra nella base di computo retributivo ai fini del calcolo del contributo che spetta ai lavoratori ed alle aziende che accedono a questo particolare ammortizzatore sociale previsto per le aziende non soggette alla CIGS.
Per l’altra solidarietà- prevista per le aziende rientrantri nel campo  CIGS -la quota di TFR perso per effetto del minor orario viene posta a carico della Cassa Integrazione Guadagni.

Nel caso  invece della solidarietà per le imprese non soggette a CIGS il tfr che maturerebbe sarebbe ridotto per effetto dell’orario ridotto  , con penalizzazione dei lavoratori .

Pertanto , riprendendo la nota del 15.6.2009 , il Ministero ricorda che il bonus si calcola sulla retribuzione dei 12 mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell’orario.
La retribuzione da prendere in esame è tutto quanto il lavoratore percepisce con costanza e  con esclusione delle quote variabili ed occasionali , compreso il lavoro straordinario .

Sulla base di tale ragionamento per il Ministero il TFR rientra nel concetto di elemento costante della retribuzione , ancorchè differito . Pertanto la quota dei 12 mesi precedenti di TFR deve essere considerata ai fini del computo del contributo in quanto caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione e non costituisce voce occasionale. In tal modo si riconosce  con favor  al lavoratore l’integrazione delle quote perse nel periodo , riallienandolo ,per quanto possibile, al regime dei lavoratori  soggetti a CIGS , che come detto hanno le quote perse  riconosciute  a carico dell’INPS.

Contributo Dott. Michele Regina per rivista diritto del lavoro