Lavoratori dello spettacolo :le comunicazioni on line  per prestazioni d’opera continuative.


L'ENPALS con il Messaggio n.° 3 del 25.06 2009 chiarisce gli adempimenti posto a carico dei committenti di prestazioni artistiche in tema di comunicazione ai Centri per l'impiego sia per l’instaurazione che per la trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro autonomo .
Come è noto dal  1º gennaio 2007 per effetto delle modifiche apportate  dall'art. 1, comma 1180 della finanziaria per il  2007 all’art. 9 bis del DL 510 del 1996, le comunicazioni relative alla instaurazione dei rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego non sono più rilasciate nei  5 giorni dall'assunzione bensì entro il giorno antecedente quello dell'instaurazione dei rapporti.
L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste in capo a tutti i datori/committenti di lavoro titolari del rapporto di lavoro .
Pertanto, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità cocopro, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione, i datori di lavoro privati e i committenti sono tenuti alla comunicazione al servizio competente di riferimento  territoriale entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. 
Detti  obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro concernono anche le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo.
Il messaggio dell’Enpals ricorda che  con nota prot. n. 5460 del 6 agosto 2008  del Ministero del Lavoro si è chiarito che anche ogni datore di lavoro o committente che utilizzi lavoratori iscritti all’Enpals è tenuto ad effettuare al competente Centro per l’impiego la preventiva comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro e le relative successive comunicazioni concernenti l’evoluzione  del rapporto medesimo, e ciò prescindendo  dalla tipologia del rapporto di lavoro , sia esso subordinato, o autonomo .
Per alcune tipologie di rapporto  di lavoro autonomo che hanno la caratterisitca della reiterazione a favore di un determianto committente  ed  in un determinato arco temporale  l'ENPALS , in un’ottica semplificatrice, fornisce ulteriori spiegazioni , fermo rimanendo però  il carattere di lavoro autonomo della prestazione di  che trattasi.
In questi casi  e a condizione che il detto  rapporto di lavoro autonomo sia disciplinato  da contratto individuale, da redigersi necessariamente  in forma scritta e da conservare  presso la sede del committente, dal quale si rilevino  anche gli elementi idonei a qualificare le modalità di svolgimento della prestazione e la misura del corrispettivo , il committente potrà effettuare le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro ai detti  Centri per l’impiego con l’indicazione nel modulo Unificato Lav della  data di inizio della prestazione lavorativa, coincidente con la data di svolgimento della prima prestazione nell’arco del periodo di tempo previsto dal contratto - non superiore alla durata di un anno - e, con una  successiva altra comunicazione, la data di fine della medesima  prestazione lavorativa , che coincide con la data di svolgimento dell’ultima prestazione nell’ambito del richiamato periodo temporale.
Nel caso in cui la comunicazione ai Servizi per l’impiego inerisca altre tipologie di lavoro autonomo , affatto diverse da quelle richiamate , gli adempimenti posti a carico dei committenti saranno ottemperati secondo le regole ordinarie.
I chiarimenti di detto messaggio integrano le precisazioni già fornite dall’Istituto con la  Circolare n. 15/2008 e si considerano validi a partire dal 1° gennaio 2008.

Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.

Roma 13 Luglio 2009