Lavoratori dello spettacolo :le comunicazioni on line per prestazioni d’opera continuative.
L'ENPALS con il Messaggio n.° 3 del 25.06 2009 chiarisce gli adempimenti posto a carico dei committenti di prestazioni artistiche in tema di comunicazione ai Centri per l'impiego sia per l’instaurazione che per la trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro autonomo .
Come è noto dal 1º gennaio 2007 per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1180 della finanziaria per il 2007 all’art. 9 bis del DL 510 del 1996, le comunicazioni relative alla instaurazione dei rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego non sono più rilasciate nei 5 giorni dall'assunzione bensì entro il giorno antecedente quello dell'instaurazione dei rapporti.
L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste in capo a tutti i datori/committenti di lavoro titolari del rapporto di lavoro .
Pertanto, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità cocopro, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione, i datori di lavoro privati e i committenti sono tenuti alla comunicazione al servizio competente di riferimento territoriale entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.
Detti obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro concernono anche le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo.
Il messaggio dell’Enpals ricorda che con nota prot. n. 5460 del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro si è chiarito che anche ogni datore di lavoro o committente che utilizzi lavoratori iscritti all’Enpals è tenuto ad effettuare al competente Centro per l’impiego la preventiva comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro e le relative successive comunicazioni concernenti l’evoluzione del rapporto medesimo, e ciò prescindendo dalla tipologia del rapporto di lavoro , sia esso subordinato, o autonomo .
Per alcune tipologie di rapporto di lavoro autonomo che hanno la caratterisitca della reiterazione a favore di un determianto committente ed in un determinato arco temporale l'ENPALS , in un’ottica semplificatrice, fornisce ulteriori spiegazioni , fermo rimanendo però il carattere di lavoro autonomo della prestazione di che trattasi.
In questi casi e a condizione che il detto rapporto di lavoro autonomo sia disciplinato da contratto individuale, da redigersi necessariamente in forma scritta e da conservare presso la sede del committente, dal quale si rilevino anche gli elementi idonei a qualificare le modalità di svolgimento della prestazione e la misura del corrispettivo , il committente potrà effettuare le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro ai detti Centri per l’impiego con l’indicazione nel modulo Unificato Lav della data di inizio della prestazione lavorativa, coincidente con la data di svolgimento della prima prestazione nell’arco del periodo di tempo previsto dal contratto - non superiore alla durata di un anno - e, con una successiva altra comunicazione, la data di fine della medesima prestazione lavorativa , che coincide con la data di svolgimento dell’ultima prestazione nell’ambito del richiamato periodo temporale.
Nel caso in cui la comunicazione ai Servizi per l’impiego inerisca altre tipologie di lavoro autonomo , affatto diverse da quelle richiamate , gli adempimenti posti a carico dei committenti saranno ottemperati secondo le regole ordinarie.
I chiarimenti di detto messaggio integrano le precisazioni già fornite dall’Istituto con la Circolare n. 15/2008 e si considerano validi a partire dal 1° gennaio 2008.
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Roma 13 Luglio 2009