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Inail

1.    OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (cd RLS).

Si ricorda che il 16.05.2009 scadeva  il termine entro il quale tutti i datori di lavoro dovevano  comunicare all’Inail, con modalità telematica,ovvero via fax in caso di problemi tecnici,  il nominativo, il codice fiscale e la data di assunzione dell’incarico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 dlgs n. 81/08).
Tale adempimento è stato spostato con nota del MINLavoro all’INAIL  del 15.5.09  direttamente al 16.8.09 .

2.   OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL AI SOLI FINI STATISTICI ED INFORMATIVI ANCHE DEGLI  INFORTUNI CHE COMPORTANO UN’ASSENZA DI ALMENO 1 GIORNO (escluso il giorno dell’infortunio)

Il 16.05.2009 decorreva  anche  il nuovo obbligo introdotto dal testo unico sulla sicurezza (art. 18 comma 1lettera r del dlgs n. 81/08) di comunicare all’Inail per finalità statistiche ed informative gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di ALMENO 1 giorno, escluso quello dell’evento.

La comunicazione doveva  essere effettuata per posta o con fax, utilizzando lo specifico modello , allegato  (ma non utilizzando il sistema on-line riservato alla denuncia degli infortuni con finalità assicurativa).

Il MinLavoro ha disposto la sospensione dell’adempimento con Circolare n° 17 del 2009 . Pertanto non dovrà essere effettuato fino a data da destinarsi .

Rimangono tutti in vigore gli altri adempimenti in caso di infortunio già vigenti ( denuncia infortunio con prognosi superiore a 3 gg e iscrizione nel registro infortuni )

 

Michele Regina

15.5.09