News lavoro flash
Inail
1. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (cd RLS).
Si ricorda che il 16.05.2009 scade il termine entro il quale tutti i datori di lavoro devono comunicare all’Inail, con modalità telematica,ovvero via fax in caso di problemi tecnici, il nominativo, il codice fiscale e la data di assunzione dell’incarico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 dlgs n. 81/08).
Si tratta di un adempimento introdotto dalla riforma della normativa della sicurezza sul lavoro, ed in particolare dall’art. 18 comma 1 lett. aa) del dlgs n. 81/2008.
Le modalità ed i termini dell’adempimento sono illustrati nella circolare Inail n. 11/2009.
Si precisa che la sanzione prevista per il mancato/ritardato invio on line della comunicazione ammonta ad euro 500,00 (art. 55 dlgs n. 81/08).
2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL AI SOLI FINI STATISTICI ED INFORMATIVI ANCHE DEGLI INFORTUNI CHE COMPORTANO UN’ASSENZA DI ALMENO 1 GIORNO (escluso il giorno dell’infortunio)
Il 16.05.2009 decorre anche il nuovo obbligo introdotto dal testo unico sulla sicurezza (art. 18 comma 1lettera r del dlgs n. 81/08) di comunicare all’Inail per finalità statistiche ed informative gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di ALMENO 1 giorno, escluso quello dell’evento.
La comunicazione dovrà essere effettuata per posta o con fax, utilizzando lo specifico modello , allegato (ma non utilizzando il sistema on-line riservato alla denuncia degli infortuni con finalità assicurativa).
L’omessa o tardiva comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro (art. 55 comma 4 lette .l) dlgs n. 81/08).
DPL
Durc . autocertificazione alla DPL . .
E’ scaduto il 30.4.09 il termine entro il quale poter fare la autocertificazione che i datori di lavoro dovevano inoltrare alla dpl competente per territorio ai fini della fruizione dei benefici contributivi. Il Ministero del lavoro ha istituito un’apposita pagina sul proprio sito all’indirizzo web http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DURC .
Normative lavoro per situazioni di crisi .
Il dl 5 del 2009 convertito il legge 33/2009 ha apportato sostanziali modifiche alla legge 2/2009 di conversione con modifiche del dl 185/2008.
E’ stato rientrodotto tra gli altri l’obbligo della compartecipazione degli enti bilaterali nella concessione della disoccupazione con requisiti ordinari o ridotti per la durata massima di 90 gg in caso di sospensione delle attività produttive.
E’ stato introdotta la CIG e la mobilità in deroga, oltre la CIGS in deroga già disciplinata, per le aziende che non fruiscono degli ammortizzatori sociali nel rispetto delle anziantià di servizio dei lavoratori .
Si è in attesa di ricevere le istruzioni operative da parte del Ministero e dell’Inps.
Michele Regina