La circolare n° 39 del  del 6 marzo 2009 sulle indennità disoccupazione  del decreto anticrisi.


L’Inps  con la circolare in commento interviene , nelle more della decretazione attuativa , per fornire le prime ed immediate indicazioni per le indennità poste a carico del fondo per l’occupazione al fine di  tutelare particolari figure di lavoratori dipendenti ai quali non si applica  il regime delle integrazioni salariali .
L’istituto ricorda che con la legge 2 /2009 , di conversione del DL 185/2008 ( c.d. decreto anticrisi ) vengono abrogati i commi da 7 a 12  dell’art.13 del DL 3572005, convertito in legge 80/2005 .
Pertanto in base all’art. 19 della legge 2/2009 1° comma  salgono a 90 le giornate indennizzabili per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali o occupazionali.

Entrando nei dettagli in vista delle ulteriori attese norme applicative  si precisa quanto segue.
L’indennità  di che trattasi  al fine di fronteggiare le crisi occupazionali  è già fruibile in presenza dei requisiti di legge.

Nel caso di concessioni di cigs e mobilità in deroga le stesse non potranno essere fruite prima dell’intervento e godimento  delle indennità  di che trattasi.

In ogni caso è previsto l’intervento degli enti bilaterali affinchè gli stessi coprano con un loro intervento il 20 % dell’indennità spettante. Per la sola disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti  l’indennità può essere già erogata nelle more dell’emanzione di apposito decreto anche senza il contributo degli enti bilaterali , così come previsto dall’art. 19 legge citata. Ciò non vale per gli apprendisti .

Indennità di disoccupazione ordinaria  con requisiti  normali .

Ai lavoratori che risultino sospesi  e dietro loro richiesta ( mediante mod. DS21)  in presenza dei requisiti di legge la indennità è riconosciuta per 90 giornate  al massimo nell’anno solare e con relativo accredito della contribuzione figurativa e riconoscimento degli anf, ove previsto .
Il datore di lavoro  fino all’emanzione della decretazione attuativa , come previsto dalla disciplina in commento , è tenuto a comunicare al Centro per l’impiego ed all’Inps competenti per territorio la sospensione dell’attività lavorativa  , i motivi della stessa e l’elenco dei dipendenti interessati a detta sospensione.
I lavoratori per parte loro , oltre a presentare l’istanza all’Inps mediante il modello DS21 ( non deve essere compilato il Ds22 , come da circolare Inps 115/2008)  devono rendere obbligatoriamente  dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al centro per l’impiego .

Indennità di disoccupazione  con requisiti  ridotti .

Anche per tali percettori in presenza dei requisiti richiesti  è stata prevista una copertura nel limite massimo di 90 gg  per anno solare per i casi di sopensione per crisi aziendali o occipazionali .
L’indennità da liquidare nel corrente anno verrà calcolata in relazione alle prestazioni lavorative nel corso del  2008.
Anche per questi casi il datore di lavoro  fino all’emanzione della decretazione è tenuto a comunicare al Centro per l’impiego ed all’Inps competenti per territorio la sospensione dell’attività lavorativa  , i motivi della stessa e l’elenco dei dipendenti interessati a detta sospensione.
I lavoratori per parte loro , oltre a presentare l’istanza all’Inps mediante il modello DL86, devono rendere obbligatoriamente  dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al centro per l’impiego .

Indennità di disoccupazione per apprendisti .

Rappresenta una novità che sperimentalmente esplicherà i propri effetti nel triennio 2009 /2011, in questo caso deve essere prevista  , senza deroghe già viste, la compartecipazione degli enti bilaterali .
E’ riconosciuta agli apprendisti con tale qualifica al 29 novembre 2008  e con almeno tre mesi di servizio alla data della sopensione o del licenziamento . A tali lavoratori è riconosciuta l’indennità di disoccupazione con requisiti normali per 90 giorni o per il minor periodo nell caso in cui il contratto abbia scadenza prima.
Nel caso di licenziamento è riconosciuto per 90 giornate.

Nota conclusiva .

Posto che anche  l’istituto si riserva di intervenire con altre  indicazioni operative in vista del citato decreto , si dovranno prossimamente  meglio chiarire le aree di intervento effettivo  di tale strumento di tutela del reddito  che, come normato dalla  legge 2/2009,  interessa i lavoratori delle aziende senza integrazioni salariali : Più in particolare si dovrà urgentemente chiarire  se le stesse interesseranno – come non è dato escludere in quanto ciò non previstotutte le tipologie di lavoratori dipendenti   , in specie quelli con rapporto a termine somministrati presso aziende utilizzatrici in crisi e non diversamente ricollocabili  , e le modalità e tempistiche di dichiarazione da parte delle aziende da rendere ai CPI ed alle sedi Inps al fine  di rendere immediatemente eeffettivi gli strumenti .

Con riserva di maggiori approfondimenti

Consulta la circolare dell' Inps

Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.

Roma 8 marzo 2009 .


Concernente :
Disposizioni in materia di previdenza complementare,
per il potenziamento degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi al reimpiego nonchè conferma
dell'indennizzabilità della disoccupazione
nei casi di sospensione dell'attività lavorativa