La circolare n° 39 del del 6 marzo 2009 sulle indennità disoccupazione del decreto anticrisi.
L’Inps con la circolare in commento interviene , nelle more della decretazione attuativa , per fornire le prime ed immediate indicazioni per le indennità poste a carico del fondo per l’occupazione al fine di tutelare particolari figure di lavoratori dipendenti ai quali non si applica il regime delle integrazioni salariali .
L’istituto ricorda che con la legge 2 /2009 , di conversione del DL 185/2008 ( c.d. decreto anticrisi ) vengono abrogati i commi da 7 a 12 dell’art.13 del DL 3572005, convertito in legge 80/2005 .
Pertanto in base all’art. 19 della legge 2/2009 1° comma salgono a 90 le giornate indennizzabili per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali o occupazionali.
Entrando nei dettagli in vista delle ulteriori attese norme applicative si precisa quanto segue.
L’indennità di che trattasi al fine di fronteggiare le crisi occupazionali è già fruibile in presenza dei requisiti di legge.
Nel caso di concessioni di cigs e mobilità in deroga le stesse non potranno essere fruite prima dell’intervento e godimento delle indennità di che trattasi.
In ogni caso è previsto l’intervento degli enti bilaterali affinchè gli stessi coprano con un loro intervento il 20 % dell’indennità spettante. Per la sola disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti l’indennità può essere già erogata nelle more dell’emanzione di apposito decreto anche senza il contributo degli enti bilaterali , così come previsto dall’art. 19 legge citata. Ciò non vale per gli apprendisti .
Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali .
Ai lavoratori che risultino sospesi e dietro loro richiesta ( mediante mod. DS21) in presenza dei requisiti di legge la indennità è riconosciuta per 90 giornate al massimo nell’anno solare e con relativo accredito della contribuzione figurativa e riconoscimento degli anf, ove previsto .
Il datore di lavoro fino all’emanzione della decretazione attuativa , come previsto dalla disciplina in commento , è tenuto a comunicare al Centro per l’impiego ed all’Inps competenti per territorio la sospensione dell’attività lavorativa , i motivi della stessa e l’elenco dei dipendenti interessati a detta sospensione.
I lavoratori per parte loro , oltre a presentare l’istanza all’Inps mediante il modello DS21 ( non deve essere compilato il Ds22 , come da circolare Inps 115/2008) devono rendere obbligatoriamente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al centro per l’impiego .
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti .
Anche per tali percettori in presenza dei requisiti richiesti è stata prevista una copertura nel limite massimo di 90 gg per anno solare per i casi di sopensione per crisi aziendali o occipazionali .
L’indennità da liquidare nel corrente anno verrà calcolata in relazione alle prestazioni lavorative nel corso del 2008.
Anche per questi casi il datore di lavoro fino all’emanzione della decretazione è tenuto a comunicare al Centro per l’impiego ed all’Inps competenti per territorio la sospensione dell’attività lavorativa , i motivi della stessa e l’elenco dei dipendenti interessati a detta sospensione.
I lavoratori per parte loro , oltre a presentare l’istanza all’Inps mediante il modello DL86, devono rendere obbligatoriamente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al centro per l’impiego .
Indennità di disoccupazione per apprendisti .
Rappresenta una novità che sperimentalmente esplicherà i propri effetti nel triennio 2009 /2011, in questo caso deve essere prevista , senza deroghe già viste, la compartecipazione degli enti bilaterali .
E’ riconosciuta agli apprendisti con tale qualifica al 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio alla data della sopensione o del licenziamento . A tali lavoratori è riconosciuta l’indennità di disoccupazione con requisiti normali per 90 giorni o per il minor periodo nell caso in cui il contratto abbia scadenza prima.
Nel caso di licenziamento è riconosciuto per 90 giornate.
Nota conclusiva .
Posto che anche l’istituto si riserva di intervenire con altre indicazioni operative in vista del citato decreto , si dovranno prossimamente meglio chiarire le aree di intervento effettivo di tale strumento di tutela del reddito che, come normato dalla legge 2/2009, interessa i lavoratori delle aziende senza integrazioni salariali : Più in particolare si dovrà urgentemente chiarire se le stesse interesseranno – come non è dato escludere in quanto ciò non previsto- tutte le tipologie di lavoratori dipendenti , in specie quelli con rapporto a termine somministrati presso aziende utilizzatrici in crisi e non diversamente ricollocabili , e le modalità e tempistiche di dichiarazione da parte delle aziende da rendere ai CPI ed alle sedi Inps al fine di rendere immediatemente eeffettivi gli strumenti .
Con riserva di maggiori approfondimenti
Consulta la circolare dell' Inps
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Roma 8 marzo 2009 .