La Cig per gli apprendisti del settore edile

La Cnce  in risposta  a quesiti delle Casse edili  espone  la posizione ufficiale in merito alla CIGS per apprendisti con propria nota del 23.2.09  .

L’indennità sostitutiva della Cigs per tali lavoratori è stata prevista dal CCNL rinnovato lo scorso anno per il settore edile.

Gli apprendisti in via ordinaria non hanno tale ammortizzaotore sociale  , a prescindere dalle novità introdotte dall’art. 19 della legge 2/2009 c.d. decreto anticrisi , e per contratto  hanno diritto dal 1.1.2009 all’ indennità sostitutiva della CIGS posta a carico delle Casse Edili  per eventi metereologici  per un massimo di 150 hh/anno .

L’impresa edile a tal scopo verso un 0,30% della retribuzione  dovuta agli apprendisti alla cassa edile . L’indennità viene anticipata dall’impresa che successivamente fa istanza di rimborso alla propria cassa.

La CNCE chiarisce che detta prestazione viene riconosciuta agli apprendisti in sostituzione del trattamento cigs erogato dall’INPS agli operai . Tale indennità è pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista , inclusa la maggiorazione per ferie e 13esima.
Tale trattamento deve tener conto dei massimali mensili  INPS (  euro 1063,57 e 1278,31 , dati 2009 ) .
Il massimale deve essere considerato per intero ( al lordo della ritenuta prevista dall’art. 26 l.41/1986 ) senza considerare  pertanto la ritenuta prevista normalmente per gli operai .

Differentemente  tale trattamento riconosciuto agli apprendisti  è invece assoggettato a contribuzione dall’impresa edile anche per la parte posta a carico dell’apprendista , per tale motivo la quota cig deve essere considerata al lordo.

allegato circolare CNCE


1 Estratto legge 41/86 …Art. 26

1. Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1º gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonchè quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misure pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonchè all'indennità di richiamo alle armi.

Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Tratto da www.consul2000.com