Newsletter agosto 2008 : la prima circolare del Lavoro del 21 agosto 2008 ed alcuni primi impatti . Regime transitorio, tenuta, lavoratori interinali .
E’ stata diramata il 21 agosto la prima Circolare n. 20 del 2008 del Ministero del Lavoro sul Libro Unico del Lavoro .
Nelle more di approfondire prossimamente gli argomenti di interesse, anche a valle delle circolari di Inail ed Inps per quanto di inerenza, emergono alcune posizioni istituzionali sulla interpretazione della Legge 133/2008 – legge di conversione del DL 112 del 2008 – per la parte relativa al libro unico del lavoro.
Il libro matricola è abrogato dal 18.8.08, data di pubblicazione del DM 9 luglio 2008 in GURI, come libro obbligatorio . Nulla vieta – per esclusive finalità meramente interne ed organizzative di ogni impresa – la compilazione dello stesso. In questo caso , però non assume lo stesso alcuna prova legale del rapporto di lavoro.
E’ previsto un regime transitorio fino al periodo di paga di dicembre 2008 entro cui è consentito poter utilizzare il libro retribuzione attuale , nella sua sezione di paga e presenze, per adempiere alle modalità di istituzione e tenuta del libro unico debitamente compilato ed aggiornato .
Dal mese di gennaio 2009 pertanto – con primo adempimento in termini di tenuta e compilazione al 16.2.09 – il libro unico sarà il libro obbligatorio per legge.
Il libro unico in effetti , come già commentato , è un cedolino paga integrato delle necessarie presenze con le indicazioni anagrafiche del rapporto di lavoro – solitamente inseriti nelle voce di testata dello stesso cedolino .
La Circolare fornisce una prima risposta per la parte delle presenze che dovranno essere contenute nel libro unico , anche con elaborazione separata , ma fermo rimamanendo la periodizzazione mensile e la sequenzialità numerale. Sembrerebbe di capire- decorso il perido transitorio e quindi dal 2009 - che non può essere tenuto il separato registro di presenze. Cosa che risulta rafforzata quando nell’ambito della stessa Circolare si parla di possibilità di indicazione sfasata delle presenze rispetto ai dati di competenza del mese- c..d. posticipazione delle variabili retributive riferite al mese precedente.
Sicuramente , circa le modlità di tenuta , per quanto concerne sia la elaborazione meccanografica che quella a stampa laser- si dovrà sapere dall’Inail o dall’INPS – per i casi residuali- se rimangono valide le autorizzazioni attualmente in essere per tutti i datori già a suo tempo autorizzati o saranno necessarie delle nuove autorizzazioni.
Il Ministero – fornendo una interpretazione molto ampia- interpreta che tutti i lavoratori subordinati presenti presso il datore di lavoro obbligato al libro unico , nonché cococo,cocopro, associati in partecipazione - devono trovare posto nel libro unico .
Questa questione concerne sia i lavoratori in distacco e sia i lavoratori utilizzati in virtù del contratto di somministrazione. Per questi ultimi- secondo il Ministero - l’utilizzatore dovrà annotare il nominativo, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, nonché l’agenzia di somministrazione, mentre l’agenzia del lavoro avrà l’onere di procedere alle annotazioni integrali, avendo come riferimento sia le presenze comunicate che i dati retributivi.
Questo ultimo aspetto - dato l’impatto fortemente innovativo e di sorpresa- meriterà , ad avviso di chi scrive, un’attenta lettura ed ulteriore precisazione ministeriale o degli enti per le implicazioni d’ordine tecnico ed organizzativo in capo agli utilizzatori nonché l’effettiva decorrenza del nuovo obbligo .
Il libro unico dovrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o presso il proprio consulente, scomparendo l’obbligo di conservare copia conforme presso altre sedi diverse dalla sede legale.
Il libro unico , e così anche i libri del regime transitorio,dovrà essere conservato per 5 anni, come pure i libri abrogati, ed aggiornato entro il giorno 16 del mese successivo .
Con riserva di maggiori approfondimenti