Il Ministro del Lavoro ha firmato il DM che disciplinerà la tenuta del libro unico del lavoro istituito dall’articolo 39 del dl 112/2008, inviandolo alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione in GURI.
Il libro unico sostiuisce il libro matricola e il libro paga .
Fino al periodo di paga di dicembre 2008 si potrà continuare ad utilizzare il libro di paga.
Infatti l’articolo 7 norma il regime transitorio e precisa che fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la regolare tenuta del libro paga, nelle sue parti di paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni normative ancora vigenti che richiamano i libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile. Il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono immediatamente abrogati.
Il libro unico dovrà essere conservato per 5 anni e potrà essere conservato presso il datore di lavoro o presso i consulenti del lavoro , o altri professionisti che abbiano comunicato tale attività alla DPL.
Le modalità di tenuta sono, fermo rimanendo la numerazione sequenziale :
Il libro unico deve essere aggiornato con cadenza mensile per quanto attiene le variabili retributive, mentre per le altre informazioni previste dal comma 1 e 2 dell’art.39 DL 112/08 l’aggiornamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Le sanzioni , come previste dall’art. 7 del cit. DL, in caso di omessa o infedele registrazione sono da € 150,00 a € 1500,00 in caso di non più di dieci dipendenti e da € 500,00 a € 3000,00 in caso di più di 10 dipendenti.
La violazione dell’obbligo di tenuta in caso di meno di dieci dipendenti è punita con la sanzione da € 100,00 a € 600,00 ; in caso di più di dieci dipendenti da €150,00 a € 1500,00. Il non rispetto dei terminio di conservazione è punito con la sanzione da € 100,00 a € 600,00.
Rispetto al recente passato la presente rappresenta una rivoluzione copernicana . Si rimane in attesa della pubblicazione e delle necessarie applicazioni di prassi da parte del Ministero del lavoro e di Inail ed Inps, per quanto di competenza.
La circolare n 49 congiunta Finanze-Lavoro fornisce indicazioni ai sostituti d’imposta in relazione alla novità introdotte dal decreto fiscale 93/2008 che per il periodo 1.7.08 –31-12.08 erogano compensi ai dipendenti del settore privato sotto forma di straordinari o premi di produttività.
Per accedere al beneficio i percettori non devono avere conseguito un reddito superiore a 30.000 eur lordi ai fini fiscali nel corso del 2007 ed i compensi erogati in detto periodo ( luglio dicembre 2008 ) non devono essere superiori a 3.000,00 dopo i contributi .
Su tali importi in luogo dell’aliquota marginale IRPEF , salvo espressa rinuncia del lavoratore, incide un’ imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%.
Tali importi non rilevano ai fini del reddito complessivo per l’ Irpef ,né per l’ISEE né per gli ANF.
Pertanto , fermo restando i limiti reddituali annui e gli importi di detti compensi , rientrano nel beneficio fiscale di che trattasi i seguenti compensi :
-per lavoro straordinario, così come disciplinato dal dlgs 66/2003 e/o dai CCNL di appartenenza; nel beneficio fiscale rientrano anche i compensi per straordinario forfetizzato ;
-per lavoro supplementare o per i compensi per clausole elastiche per rapporti part-time stipulati prima dell’entrata in vigore del DL 93/08;
- per compensi legati alla produttività ,innovazione ed efficienza organizzativa, altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa .
La circolare ricorda che tali compensi possono derivare dalla contrattazione collettiva ovvero da determinazioni unilaterali purchè legate nella motivazione ai casi sopra esposti.
Pertanto possono farvi parte le una tantum erogate nel periodo per tale titolo, i premi di rendimento, i compensi per la applicazione della flessibilità d’orario in quanto la stessa ingenera un’ efficienza organizzativa.
Non fanno parte di tali voci superminimi ed ad personam erogati come incremento stabile della retribuzione.
I compensi per prestazioni straordinarie e supplementari effettuati dal 1.7.08 al 31.12.08 seguono il principio di cassa : percezione effettiva nel periodo indicato con il criterio della cassa allargata a tutto il 12.1.2009 .
I compensi premiali per la produttività hanno stesso trattamento fiscale purchè erogati nel periodo suindicato ( rectius 12.1.09) ancorchè riferiti a periodo diverso da quello indicato nel decreto .
I crediti d’imposta per le nuove assunzioni al Sud la circolare 48/2008 dell’Agentrate.
L’Agenzia delle entrate detta la discipina per l’ utilizzo del credito di imposta per l’incremento dell’occupazione - di cui all'articolo 2, commi 539-548, della finanziaria per il 2008 - alla luce del DM 12 marzo 2008.
L'articolo 2 citato introduce un credito di imposta di 333,00 euro mensili per i datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito aumenta a 416,00 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” . Dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008 potrà essere trasmessa la domanda telematica per usufruire del credito d'imposta, utilizzando il softaware “CREDITO ASSUNZIONI”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia.
Per le assunzioni agevolate fatte nel periodo 1° gennaio ed il 30 giugno 2008, ossia fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, è previsto l’invio di un’unica istanza per l’attribuzione del credito, mentre per le assunzioni agevolabili effettuate dal 1° luglio 2008 che producono ulteriori incrementi della base occupazionale è necessario presentare istanze nuove .
In particolare, l’Agenzia precisa che il credito d’imposta in esame rientra tra i benefici normativi e contributivi di cui al comma 1175 della Finanziaria 2007, pertanto ai fini della fruizione, mediante utilizzo in compensazione, è subordinata al possesso del Durc ( doumento unico di regolarità contributiva) . Possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti datori di lavoro:
Dal beneficio sono esclusi i seguenti ambiti :
Per quanto concerne i soggetti assunti si richiede che “i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione”.
E’ nessario che “siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta”, che “siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni”, e che “il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo”.
Il credito di imposta è concesso nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002.
Il diritto a fruire del credito d’imposta viene meno “se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007”.
I soggetti interessati all’agevolazione sono tenuti a presentare un’apposita istanza da trasmettere per via telematica al COP ( Centro Operativo di Pescara) dell’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.
I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta in esame devono presentare in via telematica, anteriormente all’invio dell’istanza (mod. IAL), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando il modello già approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007.
Tale modello può essere presentato, esclusivamente in via telematica, utilizzando il software reso gratuitamente e disponibile a tal fine, dall’Agenzia. L’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione in sede di versamento unitario mediante Mod. F24 di imposte, contributi previdenziali ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli altri enti indicati, non può superare, per ciascun anno, il limite massimo di 250.000 euro come stabilito dall’articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008.
Dott. Michele Regina
Roma 13_7_08