Comunicazione di infortunio può attendere

Sul sito dell’INAIL , nei giorni scorsi , è  stato pubblicato il facsimile del modulo da utilizzare per la comunicazione al medesimo Istituto, ai soli  fini statistico-informativi, dei dati relativi all’evento infortunistico  che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento , così come introdotto dal dlgs 81/2008.
 Una volta compilato, il modulo di comunicazione deve essere trasmesso alla Sede INAIL competente a mezzo fax o per posta ordinaria, secondo quanto si è appreso dallo stesso Istituto .
L’Istituto assicuratore ha altresì comunicato che possono  essere raccolte informazioni senza l'utilizzo del modulo, purché inidichino  "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza".
Non può  essere utilizzato il modulo di denuncia di infortunio on line per fini assicurativi .
 Il non rispetto di tale adempimento é sanzionato nei termini previsti dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, alla lettera l) consanzione amministrativa da 1.000,00 a 3.000,00 euro.
La sanzione prevista dallo stesso articolo 55 , ma alla lettera i) da 2.500,00 a  7,500,00 eur è invece prevista per la mancata denuncia di infortunio  con prognosi oltre i 3 gg.
Il Ministero del lavoro con Lettera circolare  odierna del 22.5.08   prt. 25/segr/0006587 , sollecitato da più parti , ha chiarito che l’obbligo previsto dall’art. 18 , comma 1 , lettera r , di denunicare a fini statistici all’INAIL e/o all’IPSEMA , l’infortunio superiore ad un giorno, escluso quello dell’evento,  è da correlarsi nel quadro più ampio di una  successiva normazione che prevede una semplificazione per i datori  relativamente alla tenuta della documentazione  infortunistica  ed alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).. 

Pertanto il Ministero conferma che  nulla varia per le denuncie di infortunio ai fini assicurativi  superiori ai tre giorni  , per i quali vige la normativa in essere senza ulteriori adempimenti.

Per il nuovo adempimento , per cui l’Inail ha predisposto ,come detto in premessa  la scorsa settimana,  il modello informativo ,  veicolato anche per il  tramite del  proprio sito istituzionale , secondo il Ministero del Lavoro  troverà applicazione  “ una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino all’adozione dei provvedimenti ….”

A tale conclusione  si arriva – a parere del Ministero - anche in relazione alle  nuove  sanzioni da 1.000 a 3.000 eur  , come previste dall’art. 55 , cmma 4, lett. l , dlgs 81/2008 , per il mancato adempimento della comunicazione di che trattasi , che troverà  ,però la sua vigenza nel nuovo quadro normativo in fieri.

Contributo di Michele Regina ,direttore del personale della Tempor Spa, per rivista di diritto del lavoro.