Delibera Covip del 24 Aprile 2008

La Covip con delibera del 24 aprile 2008   fornisce istuzioni ai datori di lavoro  sulle scelte dei lavoratori in relazione al conferimento del proprio tfr   in seguito al nuovo rapporto di lavoro .

In sede di nuova assunzione il datore è tenuto  a verificare la scelta in tal senso operata dal lavoratore presso il precedente datore.

Il nuovo datore dovrà farsi rilasciare una dichiarazione dal lavoratore  dalla quale si evinca il tipo di opzione effettuato in precedenza . In particolare il lavoratore , in fase di una nuova assunzione,  dovrà attestare  se ha opzionato  in precedenza di destinare il tfr ad una forma di previdenza complementare  ovvero  di mantenerlo secondo le norme dell’art. 2120 del c.c..

Tale dichiarazione dovrà essere corredata da dichiarazione del precedente datore ovvero da una copia del mod. tfr1 o tfr2 a suo tempo sottoscritto dal lavoratore

In relazione ad una nuova assunzione potranno verificarsi le seguenti ipotesi .

  1. lavoratore riassunto  che ha già scelto di mantenere il proprio tfr presso il precedente datore.

    In questo caso , e fermo restando il diritto del lavoratore di revocare in ogni momento tale scelta a favore delle previdenza complementare,  lo stesso non dovrà compilare un nuovo modello tfr2  ma attestare , come sopra detto ,   di confermare tale scelta.E’ appena il caso di ricordare che in tal caso per le aziende con almeno 50 dipendenti il tfr confluirà alla gestione tesoreria dell’INPS che assicura le prestazioni previste dall’art.2120 c.c.. 

  2. lavoratore riassunto che aveva conferito il tfr a previdenza complementare  e che a seguito della cessazione ha riscattato integralmente la posizione.

    In questo caso , avendo il lavoratore, nel rispetto della normativa e delle regole statutarie chiuso la precedente posizione  presso il fondo già prescelto  a seguito della cessazione, dovrà presso il  nuovo datore operare la  nuova scelta  con il modello tfr2 , avendo in tal caso  a disposizione  i sei mesi di tempo previsti dalla normativa .
    Covip ricorda che in caso di mancata compilazione  e consegna del modello il tfr verrà destinato integralmente  alla forma di previdenza complementare come individuata ai sensi dell’art. 8 , comma 7 del dlgs  252/05.

    Estratto art. 8
    7. Il conferimento del t.f.r. maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
    a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del t.f.r. maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il t.f.r. maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
    b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

    1) il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del t.f.r. a una forma collettiva tra quelle

    previste all' articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
    2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il t.f.r. maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

    3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS

  3. lavoratore riassunto che aveva conferito il tfr ad una forma di previdenza    complementare e che non ha riscattato la propria posizione.

    In questo caso il lavoratore che ha cessato il precedente rapporto e che non ha riscattato la propria posizione rimane agganciato alla previdenza complementare anche con il nuovo datore di lavoro.
    In tal caso il lavoratore ,  se per effetto del cambio di lavoro  perde il diritto di partecipare al fondo  già prescelto , dovrà indicare al nuovo datore  la nuova  forma di previdenza opzionata , anche in ragione della nuove e diverse opportunità presenti nella nuova azienda.
    In questo caso , quindi , andrà compilato il modello tfr2 con il nuovo modulo di adesione al nuovo fondo . Non potrà in questo caso il lavoratore opzionare di mantenere il tfr ai sensi dell’art. 2120 c.c.. In caso di mancata consegna nei predetti 6 mesi scatta , come detto, il silenzio assenso con versamento del tfr maturato dalla nuova assunzione al fondo negoziale ovvero a Fondinps per i casi residuali.
    Per tale fattispecie Covip propone un fac simile di dichiarazione che i lavoratori dovranno consegnare  ai nuovi datori .



Riepilogo  adempimenti  in caso di cessazione e nuova assunzione
precedente datore

In caso di cessazione rilascia al dipendente dichiarazione contenente la scelta effettuata dallo stesso

 
 
nuovo datore
all'assunzione si fa rilasciare dichiarazione dal neoassunto Rilascia una copia controfirmata per ricevuta.La dichiarazione deve contenere la scelta fatta in precedenza in merito al conferimento del tfr.
 
 

Contributo di Michele Regina, direttore del personale della Tempor Spa, per rivista diritto del lavoro.