Il contratto di somministrazione ed il lavoro flessibile nella PA.

Il contratto di somministrazione , il CFL ed altre forme flessibili presso le PPAA alla luce del parere UPPA del 18.2.08

Il parere  dell’ UPPA  del 18/02/08  –Dipartimento della Funzione Pubblica -( ufficio del personale della Funzione Pubblica) , in allegato , in risposta ad un ente comunale della Provincia di Roma , che lo ha interpellato ,  fornisce chiarimenti in tema di somministrazione  e contratti di formazione e lavoro  e lavori flessibili  alla luce dei limiti imposti dalla recente finanziaria per il 2008 alle PPAA.

In particolare detto ufficio chiarisce che l’articolo 36 del dlgs 165/2001 inerisce rapporti di lavoro subordinato . Pertanto si esclude  da subito dall’alveo così novellato dalla finanziaria ogni  rapporto di lavoro autonomo ( leggasi cococo o cocopro ).
La ratio della legge 244/07,art. 3  , comma 79, è basata , secondo la struttura interpellata , sul presupposto di ridurre il lavoro precario.

Ciò detto il novellato art. 36 dispone che le PPAA assumono con le modalità  standard  del rapporto di lavoro a tempo indeterminato . Tra questi contratti vi sono anche quelli di tipo flessibile,quali il part-time ed il telelavoro. Ma questi non sono affatto toccati dalla norma nuova , in quanto sono rapporti,appunto , a tempo indeterminato ,come voluto dal legislatore, ed attengono , quanto alla prestazione , ad una diversa modalità organizzativa coerente con gli obbiettivi della amministrazione medesima .
Cosa  ben diversa è prevista per i rapporti a termine.
La legge 244 cit. –secondo l’UPPA- limita sensibilmente per le PPAA l’utilizzo del contratto  a termine , così come disciplinato dal dlgs. 368/2001 –recentemente innovato anch’esso dal Protocollo sul Welfare- diversamente da come accade per i privati  datori di lavoro.
Il contratto a termine , come riportato nella nota a margine, può essere stipulato per periodi non superiori a tre mesi o per esigenze stagionali.
Inoltre, non è ammessa la proroga o il rinnovo , ovvero ancora , secondo l’UPPA, il riutilizzo dello stesso lavoratore al fine di evitare sue  evidenti aspettative di assunzione definitiva  da parte della stessa PA.
Tali limitazioni trovano delle deroghe legali ( uffici di indirizzo politico-amministrativo, enti non sottoposti a patto di stabilità ,enti del  SSN  per particolari categorie , progetti finanziati con fondi europei ).


Legge 244/07 ,art. 3 comma 79 ( stralcio ) 79.
L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. …

Per quanto concerne, invece, la somministrazione il parere da una parte pone con chiarezza cristallina che questa non è toccata dalla nuova norma limitativa  della finanziaria in quanto il contratto commerciale –tra PPAA e Agenzie  per il lavoro - non ha limiti temporali o di stagionalità  , nè ne potrebbe avere .
Pertanto la somministrazione , fermo restando i limiti di disponibilità finanziaria, già risalenti alla legge 266/2005 della precedente legislatura, non soggiace ai  citati limiti temporali o di stagionalità .

Lo stesso parere , però , con un’evidente interpretazione in linea logico-giuridica   coerente con le premesse date , che apparirebbe in contrasto  con la chiarezza prima espressa sul contratto commerciale  tra ente ed apl ,   evidenzia  però che i sottostanti rapporti di lavoro con i prestatori interinali debbano avere prudenzialmente e non obbligatoriamente una durata di tre mesi per non ingenerare aspettative di stabilizzazione degli interinali medesimi  . Aspettative che –secondo chi scrive,ma anche per espressa ammissione dell’UPPA stessa -  non potrebbero e non possono essere sostanziate in quanto , in ogni caso, il rapporto di lavoro è sempre tra prestatore in missione interinale ed Agenzia per il lavoro ( ApL) e giammai con la pubblica amministrazione.
Ciò detto , comunque, rispetto ad una interpretazione affatto negativa dopo la pubblicazione in GURI della finanziaria per il 2008 questa nuova interpretazione dirada un po’ di nebbie in attesa,comunque,  di maggiori chiarimenti da tempo attesi  .
Per i contratti di formazione e lavoro l’UPPA ritiene che questi non siano affatto toccati dalla nuova norma.
Infatti la PA non può avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste per la imprese private. Orbene il CFL è strumento contrattuale a causa mista che può utilizzare solo una PA per effetto dell’art.86 ,comma 9 , dlgs. 276/03.
Inoltre è strumento che mal si attaglia con una durata limitata, tipo i tre mesi, per obblighi di legge legati a formazione obbligatoria nell’ambito della durata di 12 o 24 mesi ed è comunque finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato .

Pertanto la conclusione è per una continuità legittima di detta figura contrattuale

  dlgs 276/03,art. 86 ,comma 9  ( stralcio) ... La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione…


Dott. Michele Regina

Direttore del Personale Tempor S.p.A