Il parere dell’ UPPA del 18/02/08 –Dipartimento della Funzione Pubblica -( ufficio del personale della Funzione Pubblica) , in allegato , in risposta ad un ente comunale della Provincia di Roma , che lo ha interpellato , fornisce chiarimenti in tema di somministrazione e contratti di formazione e lavoro e lavori flessibili alla luce dei limiti imposti dalla recente finanziaria per il 2008 alle PPAA.
In particolare detto ufficio chiarisce che l’articolo 36 del dlgs 165/2001 inerisce rapporti di lavoro subordinato . Pertanto si esclude da subito dall’alveo così novellato dalla finanziaria ogni rapporto di lavoro autonomo ( leggasi cococo o cocopro ).
La ratio della legge 244/07,art. 3 , comma 79, è basata , secondo la struttura interpellata , sul presupposto di ridurre il lavoro precario.
Ciò detto il novellato art. 36 dispone che le PPAA assumono con le modalità standard del rapporto di lavoro a tempo indeterminato . Tra questi contratti vi sono anche quelli di tipo flessibile,quali il part-time ed il telelavoro. Ma questi non sono affatto toccati dalla norma nuova , in quanto sono rapporti,appunto , a tempo indeterminato ,come voluto dal legislatore, ed attengono , quanto alla prestazione , ad una diversa modalità organizzativa coerente con gli obbiettivi della amministrazione medesima .
Cosa ben diversa è prevista per i rapporti a termine.
La legge 244 cit. –secondo l’UPPA- limita sensibilmente per le PPAA l’utilizzo del contratto a termine , così come disciplinato dal dlgs. 368/2001 –recentemente innovato anch’esso dal Protocollo sul Welfare- diversamente da come accade per i privati datori di lavoro.
Il contratto a termine , come riportato nella nota a margine, può essere stipulato per periodi non superiori a tre mesi o per esigenze stagionali.
Inoltre, non è ammessa la proroga o il rinnovo , ovvero ancora , secondo l’UPPA, il riutilizzo dello stesso lavoratore al fine di evitare sue evidenti aspettative di assunzione definitiva da parte della stessa PA.
Tali limitazioni trovano delle deroghe legali ( uffici di indirizzo politico-amministrativo, enti non sottoposti a patto di stabilità ,enti del SSN per particolari categorie , progetti finanziati con fondi europei ).
Per quanto concerne, invece, la somministrazione il parere da una parte pone con chiarezza cristallina che questa non è toccata dalla nuova norma limitativa della finanziaria in quanto il contratto commerciale –tra PPAA e Agenzie per il lavoro - non ha limiti temporali o di stagionalità , nè ne potrebbe avere .
Pertanto la somministrazione , fermo restando i limiti di disponibilità finanziaria, già risalenti alla legge 266/2005 della precedente legislatura, non soggiace ai citati limiti temporali o di stagionalità .
Lo stesso parere , però , con un’evidente interpretazione in linea logico-giuridica coerente con le premesse date , che apparirebbe in contrasto con la chiarezza prima espressa sul contratto commerciale tra ente ed apl , evidenzia però che i sottostanti rapporti di lavoro con i prestatori interinali debbano avere prudenzialmente e non obbligatoriamente una durata di tre mesi per non ingenerare aspettative di stabilizzazione degli interinali medesimi . Aspettative che –secondo chi scrive,ma anche per espressa ammissione dell’UPPA stessa - non potrebbero e non possono essere sostanziate in quanto , in ogni caso, il rapporto di lavoro è sempre tra prestatore in missione interinale ed Agenzia per il lavoro ( ApL) e giammai con la pubblica amministrazione.
Ciò detto , comunque, rispetto ad una interpretazione affatto negativa dopo la pubblicazione in GURI della finanziaria per il 2008 questa nuova interpretazione dirada un po’ di nebbie in attesa,comunque, di maggiori chiarimenti da tempo attesi .
Per i contratti di formazione e lavoro l’UPPA ritiene che questi non siano affatto toccati dalla nuova norma.
Infatti la PA non può avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste per la imprese private. Orbene il CFL è strumento contrattuale a causa mista che può utilizzare solo una PA per effetto dell’art.86 ,comma 9 , dlgs. 276/03.
Inoltre è strumento che mal si attaglia con una durata limitata, tipo i tre mesi, per obblighi di legge legati a formazione obbligatoria nell’ambito della durata di 12 o 24 mesi ed è comunque finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato .
dlgs 276/03,art. 86 ,comma 9 ( stralcio) ... La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione…
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A