La finanziaria per il 2008 obbliga le pubbliche amministrazioni ad una drastica riduzione del lavoro flessibile - con la sola esclusione tra gli altri degli incarichi dirigenziali e degli staff tecnico-politici- statuendo che presso le stesse l’unico contratto stipulabile ordinariamente è quello a tempo indeterminato . Il lavoro flessibile con la P.A. può durare per un massimo di tre mesi e non è rinnovabile . I successivi chiarmenti da parte della Funzione Pubblica dovrebbero confermare , a parere di chi scrive, l’esclusione da tale norma restrittiva della somministrazione di lavoro, che trattasi di servizio strictu sensu . Comunque dovrebbe essere certo che la nuova normativa dovrà valere sui nuovi rapporti stipulati dal 1.1.2008 , facendo salvi i rapporti legittimanente sorti entro il 31.12.07.
Minimali e massimali Inail .
L’Inail con circolare n. 55/2007 rende noti i nuovi importi a valere dal 1.7.07 fino al 30.6.08 .Tali importi sono rinvenibili nella informazione istituzionale dell’ente.
Incapienti
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione del codice tributo “1650”, per il recupero da parte dei sostituti d’imposta degli importi erogati ai c.d. incapienti .
In pratica si tratta del “bonus” erogato ai soggetti passivi dell’Irpef, che non risultano in carico ad altri soggetti e la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 è uguale a zero. Tale bonus è pari al riconoscimento di una dazione per l’anno 2007 di 150,00 euro, quale rimborso forfetario .A tali soggetti viene riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale di 150 euro per ciascun familiare a carico.
L’Agenzia delle Entrate dopo dopo aver comunicato ai sostituti il codice tributo 1650 per il recupero in F24 degli importi già erogati a loro favore, conferma con proprio comunicato n°1/2008 che è possibile effettuare anche con il mese di gennaio 2008 il riconoscimento del bonus per i c.d. incapienti .
La riforma del welfare .
Come è oramai noto contestualmente alla sessione di Bilancio per il 2008 è stato approvato dal Parlamento il Protocollo sul Welfare, passato al vaglio della consultazione dei lavoratori recentemente.
Al di là dell’aspetto di forte interesse per i prossimi pensionandi relativo all’azzeramento del c.d. scalone dal 1.1.08 ,cioè l’abrogazione del salto di tre anni per accedere alla pensione di anzianità con la riforma Maroni, e l’introduzione delle quote dal 1.7.09 , vi sono taluni altri aspetti di maggiore valenza per l’amministrazione del personale .
Ne esaminiamo alcuni .
La indennità di disoccupazione ordinaria passa a 8 mesi per coloro i quali hanno 50 anni e a 12 per gli over . Gli importi sono elevati al 60 % per i primi sei mesi per ridursi al 40 %.
Viene rivisto anche l’importo della indennità con requisiti ridotti .
Viene precisato e meglio definito il regime convenzionale per l’avvio al lavoro dei disabili anche per finalità formative.
Ma ciò che la nuova normativa innova , o, rectius, riduce , è l’area della c.d. flessibilità .
In sostanza viene abrogato sia il lavoro a chiamata, con esclusione delle attività stagionali, di cui si dirà infra, e sia il contratto di somminstrazione a tempo indeterminato del d. lgs. 276/03.
Accanto a tali abrogazioni vi sono da rilevare le forti delimitazioni delle clausole di flessibilizzazione dei contratti part time e l’introduzione delle norme dei CCNL per l’applicazione di tale nuova impostazione.
Fatto nuovo è il riconoscimento al genitore di bambino fino a tredici anni delle condizioni di priorità per la richiesta del part time al datore di lavoro.
Ma l’aspetto sicuramente di ancor più marcato cambiamento , e a riguardo si attenderanno con vivo interesse le posizioni interpretative ministeriali, sono le nuove norme sul contratto a termine.
In sostanza viene riesumata una posizione vecchia che il d.lgs. 368/01 aveva avuto il pregio di innovare , ad avviso di chi scrive, e cioè che il contratto a tempo inderminato è la regola nei rapporti di lavoro. Il rapporto a termine ritorna nella residualità .
Da tale assunto discende , a parte il regime transitorio di 15 mesi , che i rapporti a termine ( intesi sia come primo rapporto , che come proroga o rinnovi ) , fermo rimanendo le cause legali di apposizione del termine , non possono eccedere i 36 mesi . Se eccedono tale periodo il contratto si considera a tempo indeterminato . E’ possibile un solo ulteriore contratto mediante un accordo specifico da fare presso la DPL con l’assistenza di un rappresentante delle OOSS più rappresentative sul piano nazionale . Tale onere sono esclusi i rapporti stagionali per evidenti motivi specifici del settore.
La nuova norma abroga i seguenti altri aspetti , che non mancheranno di avere riverberi, ad avviso di chi scrive , non solo sul rapporto a termine in generale ,ma anche sulla somministrazione per la parte relativa quantomeno ai c.d. contingentamenti .
Per far meglio comprendere le novità apportate si è provveduto di seguito ad evidenziare in rosso sottolineato le abrogazioni e/ o modifiche poste dal legislatore del Protocollo con le relative novità introdotte per quanto riguarda il solo aspetto dell’art.10 del dlgs 368/01,ben noto agli addetti ai lavori.
Le norme abrogate o modificate rendevano prima ancora più flessibile il rapporto di lavoro a termine nel dlgs 368 /01 , in particolare ,come detto, sul versante dei numeri di contingentamento stabiliti dai CCNL . Con la riforma non sarà più percorribile il ricorso alle norme abrogate limitando le opportuntità di ricorso a tale formula contrattuale.
Art .10 Dlgs 368/01
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonchè le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all' art. 10 L.53/2000 e all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno; lettera interamente modificata come sottoriporato
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale. lettera modificata interamente come sottoriporato
(Le lettere c e d sono state così riscritte , con abrogazione delle precedenti disposizioni, ndr)
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici e televisivi
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni .
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. Comma abrogato
9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Comma abrogato
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso Comma abrogato
Tra le altre novità sono da segnalare gli intreventi a favore degli sgravi sulla contrattazione di secondo livello sia da un punto di vista fiscale che contibutivo .
Si rimane in attesa di vedere quanto prima i relativi decreti di attuazione, mentre entra subito in vigore dal 1.1.08 l’abrogazione del contributo aggiuntivo sugli straordinari.
Con riserva di maggiori approfondimenti
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Tratto da www.consul2000.com