Il Durc vede la luce con la legge 266 del 2002 al fine di certificare la regolarità contributiva delle aziende interessate a partecipare ad appalti pubblici
Nel 2003 il dlgs 276/03 e il dlgs 251/2004 estendono l’obbligo ai lavori edili privati.
Il DL 203/05 estende l’obbligo del Durc per la generalità delle imprese al fine di beneficiare dei finanziamenti comunitari.
La finanziaria per il 2007 , legge 296/06 , prevede infine l’obbligo del Durc per l’accesso ad ogni tipo di incentivo , normativo od economico o contributivo in tema di lavoro.
Tale nuovo obbligo attendeva appunto i regolamento approvato con il citato DM del 25.10.07 ed in attesa di pubblicazione in GURI affinché possa entrare in vigore.
Infatti la finanziaria per il 2007 ,legge 296/07, disciplina che dal 1º luglio 2007, ai sensi del comma 1175, il possesso del DURC ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi è rivolto a tutti i settori di attività, fermi gli obblighi di legge e il rispetto degli accordi e dei c.c.n.l.. Tuttavia, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo in discorso , il Ministero con nota del 17.7.07 ha chiarito che gli obblighi relativi al DURC trovavano applicazione solo nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
Con l’entrata in vigore del regolamento tale limitazione verrà presto meno.
Il possesso del Durc , per datori di lavoro ( imprese, artigiani , professionisti , società ) è prescritto per fruire di benefici normativi, economici, contributivi ( es. per fruire di sgravi contributivi per particolari assunzioni o di incentivazioni come potranno essere i –forse- nuovi crediti d’imposta per le assunzioni previsti nel disegno di legge finanziaria per il 2008 ) ovvero per fruire di agevolazioni e sovvenzioni comunitarie.
Rimane confermato l’obbligo del Durc per imprese e lavoratori autonomi per appalti e forniture pubblici o per lavori privati in edilizia.
Il Durc , come è noto , viene rilasciato da INPS, Inail e , per i casi specifici dell’edilizia mediante convenzione con i predetti istituti , dalle Casse Edili.
Lo stesso, in fase sperimentale e sempre mediante convenzione sotto vigilanza del Ministero del Lavoro, potrà essere rilasciato per i soli associati dagli enti bilaterali.
Il Durc deve essere rilasciato entro 30 gg dalla richiesta. Vige il caso del silenzio assenso in caso di mancato rilascio per inerzia degli istituti. Lo stesso ha durata trimestrale per gli appalti mentre sarà mensile per le agevolazioni di carattere contributivo o normativo.
Il regolamento riporta inoltre i casi in cui il Durc non può essere emesso per un certa durata in caso di violazioni in materia di sicurezza o legislazione sociale . Tale normativa riguarderà, presumibilmente, i casi futuri e successivi all’entrata in vigore del regolamento .
In particolare se il datore di lavoro ha violato alcune norme può incappare nel caso del blocco del rilascio del Durc che può andare da 24 mesi a 3 mesi . Si riportano alcune violazioni di che trattasi ed i periodo di moratoria al rilascio del Durc :
| violazione art. 589 c.p. | 24 mesi sospensione |
| violazione art 437 c.p. | 24 mesi sospensione |
| violazione art. 22 dlgs 286/98 | 8 mesi sospensione |
| violazione art. 3 dl 12/2002 | 6 mesi sospensione |
| violazione art. 7 3e 9 dlgs 66/2003 | 3 mesi sospensione |
| violazione art. 89 dlgs 626/94 | 12 mesi sospensione |
Affinché sia rilasciato il documento è necessario la ricorrenza di questi tre casi:
Non costituiscono motivo ostativo al rilascio una rateizzazione in corso , ovvero una compensazione in corso ovvero ancora una situazione di contenzioso amministrativo per effetto di contestazione di note di rettifica , ad esempio, dell’Inps
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Contributo per periodici editi da "IL SOLE 24ORE"