Il DM del 25.10.07 del Ministero del Lavoro

Il Durc vede la luce con la legge 266 del 2002 al fine di certificare la regolarità contributiva delle aziende interessate a partecipare ad appalti pubblici
Nel 2003 il dlgs 276/03 e il dlgs 251/2004 estendono l’obbligo ai lavori edili privati.
Il DL 203/05 estende l’obbligo del Durc per la generalità delle imprese al fine di beneficiare dei finanziamenti comunitari.
La finanziaria per il 2007 , legge 296/06 , prevede infine l’obbligo del Durc per l’accesso ad ogni tipo di incentivo , normativo od economico o contributivo in tema di lavoro.
Tale nuovo obbligo attendeva appunto i regolamento approvato con il citato DM del 25.10.07 ed in attesa di pubblicazione in GURI affinché possa entrare in vigore.

Infatti la finanziaria per il 2007 ,legge 296/07, disciplina che dal 1º luglio 2007, ai sensi del comma 1175, il possesso del DURC ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi è rivolto a tutti i settori di attività, fermi gli obblighi di legge e il rispetto degli accordi e dei c.c.n.l.. Tuttavia, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo in discorso , il Ministero con nota del 17.7.07 ha chiarito che gli obblighi relativi al DURC trovavano applicazione solo nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

Con l’entrata in vigore del regolamento tale limitazione verrà presto meno. Il possesso del Durc , per datori di lavoro ( imprese, artigiani , professionisti , società ) è prescritto per fruire di benefici normativi, economici, contributivi ( es. per fruire di sgravi contributivi per particolari assunzioni o di incentivazioni come potranno essere i –forse- nuovi crediti d’imposta per le assunzioni previsti nel disegno di legge finanziaria per il 2008 ) ovvero per fruire di agevolazioni e sovvenzioni comunitarie. Rimane confermato l’obbligo del Durc per imprese e lavoratori autonomi per appalti e forniture pubblici o per lavori privati in edilizia.
Il Durc , come è noto , viene rilasciato da INPS, Inail e , per i casi specifici dell’edilizia mediante convenzione con i predetti istituti , dalle Casse Edili.
Lo stesso, in fase sperimentale e sempre mediante convenzione sotto vigilanza del Ministero del Lavoro, potrà essere rilasciato per i soli associati dagli enti bilaterali.

Il Durc deve essere rilasciato entro 30 gg dalla richiesta. Vige il caso del silenzio assenso in caso di mancato rilascio per inerzia degli istituti. Lo stesso ha durata trimestrale per gli appalti mentre sarà mensile per le agevolazioni di carattere contributivo o normativo.

Il regolamento riporta inoltre i casi in cui il Durc non può essere emesso per un certa durata in caso di violazioni in materia di sicurezza o legislazione sociale . Tale normativa riguarderà, presumibilmente, i casi futuri e successivi all’entrata in vigore del regolamento .

In particolare se il datore di lavoro ha violato alcune norme può incappare nel caso del blocco del rilascio del Durc che può andare da 24 mesi a 3 mesi . Si riportano alcune violazioni di che trattasi ed i periodo di moratoria al rilascio del Durc :
violazione art. 589 c.p. 24 mesi sospensione
violazione art 437 c.p. 24 mesi sospensione
violazione art. 22 dlgs 286/98 8 mesi sospensione
violazione art. 3 dl 12/2002 6 mesi sospensione
violazione art. 7 3e 9 dlgs 66/2003 3 mesi sospensione
violazione art. 89 dlgs 626/94 12 mesi sospensione

Affinché sia rilasciato il documento è necessario la ricorrenza di questi tre casi:

  1. correntezza dei pagamenti o degli adempimenti periodici
  2. corrispondenza tra versamenti effettuati dal datore di lavoro e versamenti accertati dagli istituti
  3. assenza di inadempienze in atto

Non costituiscono motivo ostativo al rilascio una rateizzazione in corso , ovvero una compensazione in corso ovvero ancora una situazione di contenzioso amministrativo per effetto di contestazione di note di rettifica , ad esempio, dell’Inps


….Dl 210/2002 ( conv. in Legge 266/02) Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici) (*)

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento (1).
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa (2).
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (1).
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2006'' (3).
Art.86 dlgs 276/03 estratto ..
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo." (2).
Dl203/05
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (1).
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione

Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Contributo per periodici editi da "IL SOLE 24ORE"