News lavoro  in pillole settembre 2007
1.10.2007

Fondinps
L’Inps  con proprio   messaggio del  19 settembre 2007 n. 22789  comunica che possono essere versate entro il prossimo 16 novembre  le quote di Tfr afferenti i mesi di luglio, agosto e settembre destinate a Fondinps in seguito al compiersi del silenzio assenso da parte di lavoratori per i quali non opera alcun altro fondo di previdenza complementare. L’Inps  ricorda per analogia con i fondi pensione che resta ferma la maggiorazione del 2,74%, a titolo di interessi, dalla data di naturale scadenza fino a quella di effettivo versamento.  A tal riguardo ai fini della compilazione del modello F24 devono essere compilati  i codici sede e matricola Inps , il periodo di paga mensile al quale è riferito il versamento , l’importo corrispondente alle quote di TFR  deve essere versato con il codice causale FOIN.

Tesserino di riconoscimento .
La legge 123 del 2007 , pubblicata in GURI 185 del 10 agosto,   ha rinnovato parte della legislazione sulla sicurezza.
Alcune novità partiranno da subito, decorso il periodo dei 15 gg di pubblicazione in GURI, mentre altre vedranno la luce con provvedimenti ad hoc.
Tra le norme di immediata vigenza  si ricorda per questa parte del presente contributo che i lavoratori che si trovino a lavorare in appalto o subappalto , e quindi non solo più  limitatamente all’edilizia come previsto dalla legge 248/2006,  devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento  al fine di combattere il lavoro sommerso.
Quindi tutti i lavoratori dal 1.9.2007 devono essere muniti di  detto tesserino  o badge di riconoscimento dove insieme ai dati del lavoratore con fotografia  vi dovranno essere quelli inerenti  l’azienda.
Non  sono escluse , ad avviso di chi scrive ,  le Agenzie per i lavoro per i lavoratori in missione presso imprese utilizzatrici  appaltatrici o sub-appaltatrici  che si avvalgono  appunto della somministrazione.
La tessera dovrà essere rilasciata ad ogni lavoratore .
I datori di lavoro avranno  cura di far firmare al lavoratore la ricevuta della consegna del badge  con l’indicazione delle avvertenze sanzionatorie in caso di omissione nella tenuta  .
Il lavoratore deve avere sempre con sé tale tessera per essere riconosciuto dagli ispettori di vigilanza.
La sanzione per tale omissione è da € 50,00 ad € 300,00  a carico del lavoratore in caso di suo inadempimento .
Se il datore di lavoro omette  di consegnare il badge al lavoratore , la sanzione a  carico va € 100,00 a € 500,00.
Le sanzioni non sono diffidabili. L’obbligo è prescritto anche per i lavoratori autonomi che provvedono da soli a munirsi di tessera.
Anche per questo nuovo obbligo è previsto la possibilità di dotarsi di un registro in luogo della tessera  nel caso in cui il numero di addetti impegnati sia inferiore a 10 unità .
 
Somministrazione e valutazione dei rischi
Il Ministero del Lavoro con risposta ad Interpello  n.26 del 2007  affronta il problema della valutazione dei rischi nella somministrazione di lavoro , argomento disciplinato dal dlgs 276/03 e da questo rimesso anche alla contrattazione individuale.
Secondo il Ministero nel caso in cui si accerti che l’utilizzatore non abbia effettuato la valutazione dei rischi in base al dlgs 626/94 ,avendo dichiarato il contrario   in precedenza al somministratore , l’Apl non è completamente  esonerata da responsabilità .
Secondo il Ministero del lavoro una mera  dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante  pro tempore dell’impresa utilizzatrice è  sufficiente ad esonerare da responsabilità l’APL  rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo solo nel  caso  in cui la stessa legge prevede per l’utilizzatore l’effettuazione  della valutazione dei rischi con la modalità della semplice autocertificazione ( ipotesi residuale per le microrealtà) . In tutti gli  altri casi il somministratore deve verificare che sia stato  predisposto il  documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, almeno con  presa visione del documento stesso. Tale posizione del Ministero susciterà a parere di chi scrive non pochi contenziosi , oltre ad assegnare ulteriori oneri impropri alle agenzie per il lavoro.
Infatti non vi è chi non vede quale titolarità abbiano le Apl nel richiedere la verifica di documenti riservati dell’azienda cliente , che potrebbe opporvisi dopo che ha  anche dichiarato l’avvenuto adempimento di legge  in tema di sicurezza;  ed inoltre come potrebbe l’Apl  tecnicamente appurare , nel caso in cui l’azienda cliente si renda disponibile, che quel documento è corretto e riferito all’azienda cliente ? Sembra tutto un’ulteriore onere creato ad arte  per soddisfare i desiderata di chi vuole porre limiti od ostacoli  a promotori veri di occupazione quali le APL . 

Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Tratto da www.consul2000.com