I versamenti a Fondinps

L’Inps il 6 e 7 agosto uu.ss. è intervenuto due volte sull’argomento , con una circolare prima ed un messaggio dopo, in merito ai versamenti al FONDINPS ( fondo di previdenza completare residuale).

Prima di entrare nel merito sia della circolare che del messaggio si riepiloga brevemente quanto attiene all’argomento specifico. Il tutto è correlato al D.lgs. 252/05 , così come innovato dalla L. 296/06.

Se entro il 30 giugno 2007, per coloro che erano già in servizio al 1º gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se successiva al 1º gennaio 2007, i lavoratori non esprimono alcuna opzione relativamente alla destinazione del t.f.r., il datore di lavoro, dal 1º luglio 2007 o dal mese successivo alla scadenza del semestre , trasloca il t.f.r. che matura da tale data alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche su base territoriale , o ad un’ altra forma collettiva individuata con un specifico e diverso accordo aziendale.
Tale diverso accordo va comunicato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
Ove diano presenti più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. futuro:

Ma a questo punto interviene la citata Circolare per chiarire appunto che il DURC per esplicare gli effetti di cui sopra deve vedere prima l’emanazione di un apposito decreto attuativo che chiarirà termini e condizioni previsti dalla legge 296/06 ( finanziaria per il 2007) .

Pertanto come già previsto dalla stessa legge 296/06 all’art. 1 , comma 1176 , il DURC ai fini della fruizione di particolari benefici è richiesto per il momento solo per agricoltura ed edilizia.

Solo in mancanza di una forma pensionistica collettiva, il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. che matura alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS ai sensi dell’art.9 dlgs 252/05 , denominato FONDINPS, e del DM 30.1.07.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi per effettuare l’opzione, il datore di lavoro deve rammentare al lavoratore che ancora non abbia fatto alcuna scelta in merito alla destinazione del suo t.f.r. , le necessarie informazioni sulla previdenza complementare collettiva alla quale sarà trasferito il t.f.r. futuro in caso di reiterato suo silenzio ai sensi del citato d.lgs. .

La decorrenza del semestre per il conferimento tacito viene sospesa nei casi in cui all'interruzione dell'attività lavorativa segua l’interruzione della maturazione delle quote di t.f.r. (come nel caso della aspettativa non retribuita ).
Se prima della scadenza dei citati sei mesi il rapporto di lavoro cessi in assenza di opzione circa la destinazione del t.f.r. il lavoratore ha diritto alla liquidazione del t.f.r. maturato .

Veniamo ora alla circolare 113 del 6 agosto 2007 dell’INPS.

Con tale circolare l’Istituto ha fornito indicazioni per il versamento, da parte dei datori di lavoro, delle quote di TFR al citato FONDINPS tramite modello F24.
L’Istituto ricorda che è stato istituito il nuovo codice F24 denominato “FOIN”.
In relazione alle caratteristiche delle somme che confluiscono in FONDINPS i versamenti con la predetta causale non possono essere soggetti a compensazioni .
Ai fini della compilazione devono essere rispettate le seguenti modalità operative :

L'importo corrispondente alle quote di TFR dovrà essere versato indicando con il codice causale "FOIN", avente il significato di "Quote TFR FONDINPS”.

Gli importi , come detto stante la loro specifica finalità, andranno effettivamente versati per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro.
Per uniformare i termini di versamento, le quote di TFR, di pertinenza del FONDINPS, potranno essere utilmente versate alla scadenza ordinariamente prevista per i pagamenti con “F24” (16 del mese successivo a quello di riferimento).
Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il versamento dovrà essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del semestre a disposizione del lavoratore per esercitare la scelta.

Come detto , anche in relazione a suggerimenti da parte di alcuni ordini professionali, l'INPS ha inteso repentinamente rivedere la propria posizione di cui sopra con messaggio n. 20370 del 7 agosto 2007 con oggetto circolare n. 113/2007 .
Infatti l’Istituto si è reso conto che, in fase di prima applicazione per il versamento a FONDINPS , vi sarebbero state delle difficoltà per le aziende per l'aggiornamento delle procedure informatiche .
Pertanto le quote di TFR relative a "luglio 2007" e quelle relative ad "agosto 2007" si potranno versare entro la data di scadenza del versamento relativo al periodo di paga "ottobre 2007".
In tal caso per analogia per i versamenti alle altre forme di previdenza complementare dovrà essere applicata la maggiorazione del 2,74% a titolo di interessi dalla data di naturale scadenza fino alla data di effettivo versamento.

contributo per periodici de "Il Sole 24 ore"
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.