IIl Ministero del lavoro con la Circolare n. prot. 25/1/0009503 del 17.7.07 fornisce alcuni chiarimenti in merito al DURC (Documento unico di regolarità contributiva ) e alla facoltà di poter fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, nel rispetto delle disposizioni della finanziaria 2007 (articolo 1, commi 1175 e 1776) . Nelle more della emanazione del decreto attuativo volto a disciplinare le modalità di rilascio e i contenuti del Durc, il Ministero precisa che dal 1° luglio 2007 è richiesto il rispetto della legislazione vigente e della contrattazione collettiva per fruire di benefici normativi e contributivi, mentre il DURC è richiesto solo per i settori dell'agricoltura e dell'edilizia.
La normativa è stata introdotta dal legislatore per far fronte , a parere di chi scrive anche nell’ottica di contenimento del sommerso, alle richieste di agevolazioni contributive e normative , come già previsto del resto da precedenti normative per la fruizione di agevolazioni in ambito UE (art. 10, comma 7, D.L. n. 203/2005; art. 1, comma 553, L. n. 266/2005 ) .
Il problema è noto ed il legislatore ha voluto porre in essere un elemento più cogente per la fruizione di particolari benefici , sia se riferiti ad esempio a particolari sovvenzioni sia se riferiti a sgravi contributivi . Gli stessi sono fruibili solo e se il datore di lavoro è in regola con il versamento della contribuzione ed assicurazione obbligatorie . Quindi non è più considerata condizione necessaria e sufficiente per la fruizione di benefici il rispetto della contrattazione collettiva nazionale e/o territoriale per la sola parte economica e normativa ( dacchè è ormai chiaro e consolidato che il mancato rispetto della parte obbligatoria del contratto collettivo non costituisce condizione ostativa per il beneficio ) .
Ma a questo punto interviene la citata Circolare per chiarire appunto che il DURC per esplicare gli effetti di cui sopra deve vedere prima l’emanazione di un apposito decreto attuativo che chiarirà termini e condizioni previsti dalla legge 296/06 ( finanziaria per il 2007) .
Pertanto come già previsto dalla stessa legge 296/06 all’art. 1 , comma 1176 , il DURC ai fini della fruizione di particolari benefici è richiesto per il momento solo per agricoltura ed edilizia.
Comma 1176
Per gli altri settori è obbligatorio come detto il solo rispetto della contrattazione e della normativa in tema di lavoro fino a quando non sarà emanato il già citato decreto attuativo.
L’occasione è opportuna però per ricordare finalità , campo di applicazione e modalità operative relative all’ottenimento el DURC : Le aziende che intendono partecipare ad appalti pubblici e lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a DIA devono dimostrare la propria regolarità contributiva, richiedendo all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili, il rilascio del DURC.
Non hanno obbligo di richiedere il DURC i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.
Il DURC attesta la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti presso INPS, INAIL e Cassa edile. Per regolarità contributiva deve intendersi la correnttezza nelle obbligazioni pecuniarie e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Per l'INPS l'impresa è regolare quando:
Il DURC può essere utilizzato anche ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo fornitori, nonché in tutti quei casi in cui sia necessaria per la fruizione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. La presentazione del DURC è resa necessaria, come già ricordato , per le imprese di tutti i settori che vogliono accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie .
Per le imprese del settore agricolo il DURC deve essere presentato limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2006 .
Dal 1º luglio 2007 il possesso del DURC ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi, come detto, si sarebbe dovuto estendere a tutti i settori di attività, fermi restando gli altri adempimenti di legge e il rispetto degli accordi e dei Ccnl.
Il DURC è richiesto dalle imprese (anche attraverso i propri consulenti e le associazioni di categoria), ovvero dalle PA appaltanti, dagli enti privati di rilievo pubblico appaltanti e dal SOA.
Il DURC può essere richiesto, alternativamente, in via telematica, ovvero tramite l'accesso ai tradizionali canali delle strutture territoriali di INPS o INAIL.
Il documento unico è rilasciato anche dalla Cassa edile competente per territorio sulla base degli atti esistenti presso la propria struttura e di quelli acquisiti dall'INPS e dall'INAIL alla data indicata nella richiesta ovvero alla data di redazione del certificato.
Il rilascio del DURC per le imprese diverse dal settore edile la regolarità contributiva è verificata dall'INPS e dall'INAIL in base alla rispettiva normativa di riferimento.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari da parte degli Enti per il rilascio del DURC, e in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, la verifica dello stato di correntezza degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta interessata i modelli F24 relativi ai versamenti o altra documentazione idonea .
L'ente che rilascia il DURC provvede all'emissione del DURC concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto verificato dall'altro ente.
Il DURC è rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.
Il DURC è valido per tre mesi dal giorno del rilascio e non produce effetti liberatori per l'impresa, rimanendo impregiudicata l’azione degli enti in casi di inadempimenti.
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Tratto da www.consul2000.com