Il 30 di giugno scade l’obbligazione contributiva per ferie maturate e non godute .
Con il mese di giugno , e più precisamente il 30.06, scade il periodo fissato dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva per l’obbligazione contributiva per ferie non godute.
L’occasione appare utile per ricordare alcuni aspetti legati a tale adempimento.
Innanzitutto le fonti istitutive del diritto irrinunciabile alle ferie sono fissate dall’ art. 36 della ns. Costituzione, dall’art. 2109 del c.c. e da ultimo dal d.lgs 66/03 , così come innovato dal d.lgs 213/04, che recepisce Direttive dell’UE.
L’art. 10 del D.Lgs 66/03 ha fissato il periodo delle ferie in misura non inferiore a quattro settimane .
Di queste almeno due, consecutive se richieste dal dipendente , devono essere godute nell’anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi come disciplinato dallo stesso articolo che si riporta :
Omissis
Art. 10
(Ferie annuali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione .
2. Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Tale periodo minimo non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva eccezion fatta per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di scadenza del termine nei rapporti a tempo determinato . In tal caso saranno liquidati i ratei per ferie non godute, assoggettandole a contribuzione previdenziale con le aliquote correnti del periodo di liquidazione ed a ritenute fiscali .
Pertanto la scadenza dell'obbligo contributivo per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi si individuano come di seguito :
-entro il termine fissato dalla legge (18° mese) o quello più ampio fissato dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie;
- nel mese in cui scade il termine differito per la fruizione delle ferie dai regolamenti aziendali o dalle pattuizioni individuali ed a condizione di non vanificare il diritto alla fruizione delle stesse ;
-in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18º mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie maturate e non godute relative all'anno 2005 trovano scadenza al 30 giugno 2007.
In caso di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per i motivi normati dalla legge che consentono la conservazione del posto , come ad es. malattia, maternità, ecc., che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di pari durata.
Individuato il momento impositivo i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute. Esempio: nel caso di scadenza al 18 ° mese rispetto all’anno di maturazione dovranno sommare figurativamente alla retribuzione del prossimo luglio le ferie maturate e non godute entro il prossimo 30 giugno 2007 di competenza dell’anno 2005 ai fini del calcolo dei contributi dovuti .
Quando tali ferie saranno effettivamente godute , ovvero liquidate per cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione sarà recuperata. Si riporta di seguito una breve tabella indicativa degli adempimenti contributivi.
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Tratto da www.consul2000.com