Permessi ai lavoratori per le funzioni elettorali nelle prossime elezioni amministrative di maggio

Il 13 e 14 maggio pp.vv. nonché il 27 e 28 maggio successivi vi saranno importanti consultazioni amministrative sia a livello comunale che provinciale.
L’occasione fornisce lo spunto per ricordare gli adempimenti dei datori di lavoro per i propri dipendenti chiamati presso il seggio elettorale.
Innanzitutto sono da ricordare l’art.119 del DPR 361/57 nonchè l’art. 1 della L.178/81 che riconoscono ai lavoratori il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo necessario all’esplicazione delle attività connesse presso i seggi elettorali 1.

La normativa richiamata prevede infatti che , in occasione delle consultazioni elettorali politiche , comprese quelle amministrative presso gli EE.LL. , Comuni ,Province, Regioni, ovvero quelle referendarie o europee , i lavoratori che ricoprano le cariche di presidente di seggio, segretario dello stesso , scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di candidati , o rappresentanti di partiti politici ovvero di promotori di referenda , hanno diritto di assentarsi dal lavoro per svolgere le attività a cui sono chiamati per tutta la durata delle consultazioni.
Pertanto , svolgendosi le elezioni per disposto della L.62/2002 , la domenica ed il lunedì, i lavoratori possono essere impegnati ,non solo in dette giornate, ma dalle ore 16,00 del sabato precedente per la preparazione del seggio e fino alle ore 14,00 del martedì successivo, da intendere come termine massimo ed ove necessario, per la chiusura della fase di scrutinio dei voti.
Da quanto sopra discende che i datori di lavoro dovranno riconoscere ai propri dipendenti le giornate di assenza come giornate di attività lavorativa con diritto alla relativa corresponsione della retribuzione.
Più esattamente i lavoratori hanno diritto per i giorni festivi o non lavorativi ,durante il periodo della consultazione come sopra specificato , a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione del mese ovvero a riposi compensativi , così come disposto dall’art.1 L.69/92 2.

Quindi il lavoratore , chiamato a svolgere dette funzioni presso seggi elettorali , ha diritto ad assentarsi lecitamente dal lavoro nelle giornate normalmente lavorative, conservando pertanto la relativa retribuzione, nonché a ricevere per le giornate non lavorative ovvero festive , impegnate per le richiamate funzioni, quote aggiuntive di retribuzione ovvero riposi compensativi ; per converso il datore di lavoro non può per le giornate lavorative opporre alcun rifiuto con le relative obbligazioni retributive . Più problematica appare , a parere di chi scrive, la scelta relativa alla opzione per le quote retributive o per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive.
La norma , infatti , non dice con chiarezza a chi competa tale scelta , anche se esiste una nota di Confindustria, ancorché non fonte di diritto, (circolare n. 11571/1992) che riconoscerebbe tale facoltà al datore di lavoro.
Ovviamente l’accordo sarebbe consigliabile in ogni caso.

E’ importante per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo fare la seguente precisazione.
La Cassazione con sentenza 8712/2002 ha precisato che la prestazione di alcune ore nell’ultimo giorno di consultazione ( in tal caso il martedì ) deve essere considerata intera giornata e non ad ore . Pertanto , considerando l’impegno presso il seggio con il parametro della giornata – escludendo i parametri orari- è irrilevante che lo stesso sia ridotto ad un ‘ora affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l’intera giornata.
Il lavoratore per l’adempimento delle funzioni elettorali deve documentare al proprio datore di lavoro il proprio impegno con la convocazione dell’ufficio elettorale del Comune e poi con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni.
In base all’art. 2 della citata L.178/81 3 , inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro, intese come costo del lavoro , sono deducibili dall’imponibile fiscale dello stesso.

Sabato (non lavorativo) operazioni al seggio dalle 16,00 dalle 19,00 : il lavoratore ha diritto ad una retibuzione aggiuntiva pari ad 1/26 della stessa ( o altro divisore contrattuale) oppure ad una giornata di riposo compensativo.
Domenica operazione al seggio intera giornata : il lavoratore ha diritto come sopra ad una retribuzione aggiuntiva oppure ad una giornata di riposo compensativo
Lunedi operazione al seggio intera giornata per chiusura consultazioni e scrutinio : il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista per l'intera giornata lavorativa, in caso di rapporto full time 8 ore , comprese le indennità di turni o altro ove contrattualemnte previsti
Martedi operazione al seggio per chiusura scrutinio fino alle ore 10,00 : il lavoratore ha diritto alla intera giornata come nel caso del lunedi e senza decurtazioni


1 …. Art. 119 DPR 361/57
  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (1).
  2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

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……..Art. 1 L. 178/81
Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

2 …. Art. 1 L.69/92

  1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

3 ….art. 2 l.178/81
Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

contributo di Michele Regina per Guida al Lavoro del Il Sole 24 ore del 11.05.07
Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.