La Circolare 15/e del 16 marzo 2007 dell’Agenzia dell’Entrate sulle nuove aliquote Irpef.

L’Agenzia dell’ entrate il 16 marzo u.s. ha diramato istruzioni relativamente alle nuove disposizioni fiscali fissate con L.296/07 ( legge finanziaria per il 2007 ) .

Con tale documento di prassi l’Agenzia si sofferma su:

  1. la rimodulazione delle aliquote ;
  2. l'introduzione di un sistema di detrazioni per carichi di famiglia decrescenti in luogo del no tax family area
  3. la introduzione di specifiche detrazioni in funzione dell'ammontare e della tipologia di reddito
  4. le modalità di determinazione della base imponibile dell’Irpef
  5. l'eliminazione del contributo di solidarietà per i redditi superiori a € 100.000
  6. la previsione della clausola di salvaguardia per i trattamenti di fine rapporto di lavoro ed indennità equipollenti
  7. le nuove modalità di determinazione e di versamento della addizionale comunale all’Irpef
  8. le modifiche alla disciplina per la richiesta delle detrazioni da parte dei cittadini extracomunitari

In particolare per quanto concerne le aliquote fiscali le stesse sono così modulate per il 2007 :

Pertanto, le aliquote diventano 5 in luogo delle 3 precedenti al 31.12.06 (4 considerando anche il c.d. contributo di solidarietà oltre i 100.000,00 , ora cassato) .

Come si evince dalla disposizione di legge , oltre al numero delle aliquote, varia sostanzialmente la modulazione degli scaglioni dei redditi incisi da imposta con aggravi per i redditi medio-alti.

Per le detrazioni , reintrodotte per effetto dell’abolizione della no tax family area, relative al coniuge la Circolare chiarisce alcuni concetti importanti che nell’assetto normativo non erano del tutto espliciti.

Per quanto concerne la detrazione aggiuntiva (a seconda dei casi da 30,00 € a 10,00 €) per il coniuge a carico e per i redditi compresi tra 29.000,00 € e 35.200,00 l’Agenzia chiarisce che tali importi non devono essere ragguagliati ai periodi di paga , bensì assunti per intero.

Per i figli a carico l’Agenzia chiarisce che ai fini del calcolo per determinare la relativa detrazione, scaturente dal rapporto [ (95.000,00-RC) /95.000,00] , nel caso di figli ulteriori dopo il primo è necessario inserire tanto al numeratore quando al denominatore l’importo di 15.000,00 a figlio ulteriore a prescindere dal periodo effettivo di carico.
Stesso criterio vale per l’ulteriore detrazione di € 200, 00 per il figlio oltre il 3°.

Per quanto concerne le altre detrazioni l’ulteriore detrazione per redditi da 23.000.00 a 28.000,00 non deve essere rapportata al periodo lavorativo ma riconosciuta per intero.

Per le detrazioni per i redditi fino a 8.000,00 annui per i rapporti a tempo indeterminato o a termine pari rispettivamente a 690,00 € ovvero a 1380,00 le stesse sono applicate su richiesta dei lavoratori .

La finanziaria per il 2007 ha introdotto , oltre al panorama delle addizionali , che rispetto al 31.12.06 non hanno più le deduzioni per i carichi familiari , l’acconto per l’addizionale comunale pari al 30 %.

Il calcolo è determinato sul reddito dell’anno precedente con riferimento all’aliquota stabilita dal comune entro il 15.2 dell’anno in corso , o in assenza a quella del 31.12 dell’anno prima ,e con riferimento , novità , al domicilio fiscale del lavoratore al 1.1. , diversamente da quanto accade per l’addizionale regionale.

L’Agenzia riguardo ai dubbi delle prima ora chiarisce che in caso di risoluzione in corso d’anno l’acconto non deve necessariamente combaciare con quanto dichiarato in CUD: infatti l’addizionale che si deve calcolare in caso di cessazione è ricalcolata sul reddito imponibile ai fini IREPF effettivo dando luogo, quindi , a saldi a debito o a credito se l’acconto calcolato e trattenuto sia stato inferiore o maggiore al dovuto.

Per quanto riguarda i redditi a tassazione separata TFR ed equipollenti viene confermato il principio che vale la tassazione più favorevole ai fini dell’effettiva tassazione.

Pertanto se il metodo di tassazione al 31.12.06 , dal calcolo effettuato dal sostituto in via provvisoria ovvero dall‘ amministrazione finanziaria in via definitiva , risultasse più positivo per il sostituito rispetto ai nuovi calcoli decorrenti dal 2007 si dovrà riconoscere a quest’ultimo la c.d. clausola di salvaguardia con riconoscimento della tassazione meno onerosa.

Dott. Michele Regina
Direttore del Personale Tempor S.p.A.
Tratto da www.consul2000.com